Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 857 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza civile di condanna al pagamento di somme, previo accertamento dei presupposti di rito. Il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 è applicabile anche al giudizio di ottemperanza. La sentenza attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, non richiede più la spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il commissario ad acta, ove sia un dirigente pubblico, non ha diritto ad autonomo compenso, essendo questo assorbito nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente per l’importo di euro 452,55. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato al Ministero in data 26.02.2025 a mezzo PEC.
Decorso inutilmente il termine di legge, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e ritualmente notificata al Ministero presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Non essendovi contestazione sull’inerzia dell’Amministrazione, il TAR ha ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad altro dirigente incardinato nella Direzione generale competente. Il ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, con istanza indicante anche il proprio codice fiscale.
Sul compenso del commissario, il TAR ha ritenuto che, essendo le funzioni affidate a un dirigente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso sia compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, che nel caso di specie è la stessa amministrazione inadempiente.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, per gli eventuali provvedimenti di competenza, rilevata la serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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