Informativa antimafia: sospensione cautelare e accesso ai documenti istruttori (TAR Puglia n. 162/2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso un’informativa antimafia interdittiva, il giudice amministrativo può disporre la sospensione dell’efficacia del provvedimento quando emergano criticità dell’azione amministrativa sotto il profilo del fumus boni iuris, in particolare in ordine all’attualità e concretezza del pericolo di condizionamento mafioso e al rispetto del contraddittorio procedimentale. La lesione grave e irreparabile, integrante il periculum in mora, è ravvisabile nei noti effetti giuridico-amministrativi conseguenti all’interdittiva, implicanti la revoca di autorizzazioni e concessioni e il concreto rischio di paralisi dell’attività d’impresa, specie in caso di microimpresa. Alla luce dei vizi dedotti, può altresì accogliersi l’istanza di accesso documentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., ordinando all’Amministrazione il deposito degli atti istruttori, con salvezza del potere di oscuramento delle parti coperte da esigenze di riservatezza.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trnani, chiedendone la sospensione e l’annullamento, nonché l’ostensione degli atti istruttori. Il provvedimento si fondava sulla prospettata contiguità tra un soggetto legato alla società e un presunto appartenente a un clan mafioso, desunta da annotazioni di servizio e controlli di polizia richiamati nella proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri. La ricorrente deduceva violazioni del contraddittorio e inesattezze istruttorie, chiedendo anche l’acquisizione della documentazione relativa ai controlli e al deferimento all’Autorità giudiziaria.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto che, all’esame sommario proprio della fase incidentale, le esigenze cautelari della società potessero trovare accoglimento. Sotto il profilo del fumus boni iuris, sono emerse criticità in ordine alle ragioni della frequentazione tra il soggetto e la società, dovute a vincoli affettivi, e soprattutto in merito all’attualità e concretezza del pericolo di condizionamento mafioso. Il Tribunale ha valorizzato le dedotte violazioni del contraddittorio procedimentale e le contestate inesattezze istruttorie, parzialmente ammesse dall’Amministrazione.

Il Collegio ha poi accolto la connessa istanza di acquisizione documentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., a valere anche quale istanza ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.a., ordinando all’Amministrazione prefettizia il deposito della documentazione relativa ai controlli di polizia e al deferimento del soggetto. L’incombente è stato contemperato con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, il diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost. e la salvaguardia della riservatezza di soggetti terzi, preservando il potere dell’Autorità di disporre gli “omissis” sulle parti che richiedano il permanere delle esigenze di riservatezza.

Quanto al periculum in mora, il TAR ha rilevato che gli effetti interdittivi del provvedimento, implicando la revoca di autorizzazioni e concessioni, comportano un concreto rischio di paralisi dell’attività e di irreparabile crisi dell’impresa, specie trattandosi di una microimpresa. In accoglimento dell’istanza, ha sospeso l’efficacia dell’interdittiva, fissato la prima udienza pubblica di merito per febbraio 2027 e compensato le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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