Ottemperanza al giudicato lavoristico e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 461 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta la sussistenza del giudicato e la persistente inerzia dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni. La nomina del commissario ad acta presuppone l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e l’istanza della parte. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è determinata negli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e sino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina del commissario. La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 511/2025 emessa l’08.04.2025 dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, con cui era stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento della retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 CCNL 15.03.2001, pari a € 562,71 oltre interessi, per gli incarichi assunti nell’anno scolastico 2020-2021.
L’amministrazione non ha dato attuazione al provvedimento. Parte ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la fondatezza del ricorso, sussistendo i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato in data 10.05.2025, come da attestazione in atti. Sono espletati gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione.
La sentenza risulta notificata presso la sede dell’amministrazione in data 9.4.2025. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 26 agosto 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive verso la pubblica amministrazione di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La domanda è accolta e all’amministrazione è ordinato di dare integrale esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme indicate, con gli accessori computati ai sensi di legge, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale si attiverà dietro istanza di parte qualora, alla scadenza del termine, l’amministrazione non abbia adempiuto. Il commissario dovrà adottare ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali su quanto dovuto, con dies a quo dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, o, in mancanza, nel giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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