Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 3825 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente prima che la causa sia trattenuta in decisione, impone al giudice amministrativo la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La parte dispone dell’azione sino al momento della decisione e può provocare la doverosa presa d’atto del giudice. Non è configurabile una giurisdizione oggettiva volta all’accertamento dell’illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria unica nazionale del concorso di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, insieme agli atti presupposti e connessi.

Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata al fascicolo di causa, la parte ricorrente ha fatto presente personalmente il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. La questione arriva quindi al giudice non per un esame nel merito dei motivi di illegittimità, ma per la verifica della sopravvenuta carenza di interesse e delle relative conseguenze processuali.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse proveniente dalla parte ricorrente. La pronuncia si fonda sul principio dispositivo che informa il processo amministrativo, in base al quale la parte ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.

Da tale disponibilità deriva una conseguenza obbligata. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. È quindi tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa dalla parte.

Il Tribunale esclude espressamente che possa venire in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo, volta all’accertamento dell’illegittimità degli atti amministrativi in assenza di uno specifico interesse di parte che legittimi la prosecuzione del processo. L’interesse ad agire opera dunque come condizione della stessa utilità della decisione.

La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando da ultimo alcune decisioni del Consiglio di Stato, tra cui la n. 120 del 2023, la n. 7816 del 2022, la n. 4031 del 2022, la n. 1781 del 2022 e la n. 968 del 2022.

In applicazione di tale principio, il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione manifestata in tal senso dalle controparti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *