Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per avvenuta esecuzione della sentenza (TAR Molise n. 130 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione, dopo la notifica della sentenza in forma esecutiva e la scadenza del termine di centoventi giorni, adempia medio tempore alla prestazione dovuta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo venuta meno ogni residua utilità per il ricorrente. La dichiarazione resa dalla parte ricorrente in camera di consiglio circa l’intervenuta soddisfazione integrale della pretesa è idonea a fondare tale pronuncia. In tal caso, le spese processuali possono essere integralmente compensate, anche su conforme richiesta della stessa parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, risultata creditrice di una somma di denaro nei confronti del Comune di Petrella Tifernina in forza della sentenza TAR Molise n. 201/2024, vedendo l’amministrazione rimasta inadempiente nonostante la notifica in forma esecutiva e i solleciti, agiva in ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato. Il Comune, regolarmente intimato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio, la parte ricorrente dichiarava che, nel frattempo, il Comune aveva ottemperato alla sentenza, con soddisfazione integrale della propria pretesa, concludendo quindi per la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Il Tribunale, ritenuto che l’adempimento intervenuto avesse fatto venir meno ogni residua utilità dell’azione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., considerando la dichiarazione della ricorrente assorbente rispetto all’esame del merito dell’ottemperanza.
In conformità alle conclusioni rassegnate dalla medesima parte, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, senza addossare alcun onere all’amministrazione inottemperante, valorizzando la circostanza che l’adempimento fosse comunque intervenuto in pendenza del giudizio.
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Nota della Redazione
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