Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 756 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Ove la parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più alcun interesse al ricorso, il giudice adito non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito e deve dichiararne l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La declaratoria opera anche nei confronti dei motivi aggiunti, avendone la parte espressamente dedotto il venir meno dell’interesse. La mancata opposizione delle amministrazioni resistenti e l’esito in rito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, esercente attività di laboratorio di analisi cliniche, aveva impugnato la delibera di Giunta regionale della Campania n. 757 del 27 dicembre 2024, recante l’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale, unitamente al nomenclatore tariffario regionale approvato con la successiva delibera n. 80 del 24 febbraio 2025 e alla delibera n. 175 del 2 aprile 2025 di approvazione degli schemi contrattuali.

Con motivi aggiunti la ricorrente aveva esteso l’impugnativa, chiedendo anche l’adozione di misure cautelari. Si sono costituite in resistenza la Regione Campania e la Asl competente. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1023 del 9 maggio 2025, non gravata in appello. Nel corso del giudizio la Asl ha depositato il contratto stipulato con la struttura ricorrente per la regolazione dei volumi e dei limiti di spesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che alla pubblica udienza del 18 novembre 2025 la parte ricorrente ha dichiarato a verbale di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, per intervenuta sottoscrizione del contratto con l’amministrazione. Le controparti presenti non si sono opposte alla dichiarazione.

La questione giuridica attiene alla sorte del giudizio in presenza di una dichiarazione univoca di sopravvenuta carenza di interesse, resa prima della spedizione della causa in decisione. Il Collegio osserva che, in ossequio al principio dispositivo, applicabile anche nel processo amministrativo, il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato.

Ne consegue che il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito ove la parte attrice abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso. Il Collegio richiama, in termini, Consiglio di Stato sez. II, 9 agosto 2021, n. 5813, a sostegno dell’orientamento seguito.

Sulla base di tale percorso, il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio rileva che sussistono le condizioni per la compensazione integrale, in considerazione dell’esito in rito della controversia e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *