Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Veneto n. 1289 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario, di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme e al reinquadramento, non richiede alcun accertamento ulteriore sul rapporto di lavoro rispetto a quello già compiuto dal giudice civile e non è riconducibile allo schema della condanna generica ex art. 278 cod. proc. civ., avendo enunciato il criterio di quantificazione degli emolumenti dovuti. Sussistono le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quando il titolo è passato in giudicato e l’amministrazione resta inadempiente. Il TAR ordina l’esecuzione entro un termine e, decorso inutilmente, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso.

Il Fatto

La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, area del personale ATA, con qualifica di collaboratore scolastico. Il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con sentenza 7 agosto 2021, n. 283, aveva accertato il suo diritto al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo e al reinquadramento nella seconda fascia retributiva 3/8 anni all’atto dell’assunzione, condannando l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive e della somma di euro 6.109,39, oltre interessi e rivalutazione.

Poiché il Ministero non ha eseguito spontaneamente la pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato in data 27 febbraio 2026, chiedendo l’esecuzione integrale del giudicato e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, 17 marzo 2025, n. 2162. Secondo tale indirizzo, la condanna di cui è chiesta l’esecuzione non richiede alcun accertamento sul rapporto di lavoro subordinato ulteriore a quello già svolto nel giudizio civile tra le parti.

Il TAR esclude inoltre che la pronuncia civile sia riconducibile allo schema della condanna generica ex art. 278 cod. proc. civ., che presuppone che resti controversa la quantità della prestazione dovuta. Nel caso concreto, la condanna aveva enunciato il criterio in base al quale quantificare gli emolumenti, indicando il servizio da computare e la fascia retributiva di riferimento.

Accertata l’ammissibilità, il Tribunale rileva che non è contestato l’inadempimento dell’amministrazione. La sentenza civile è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero il 9 dicembre 2021. Risultano quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Il ricorso è pertanto dichiarato fondato. L’amministrazione è condannata a dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza: deve reinquadrare la ricorrente nella seconda fascia retributiva 3/8 anni, computando anche i 9 mesi e 15 giorni di anzianità pregressa non considerati all’immissione in ruolo, con corresponsione delle differenze dal 1° settembre 2014, e pagare la somma di euro 6.109,39, oltre interessi e rivalutazione.

Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale provvederà, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione a cura della ricorrente, alla nomina di un commissario ad acta, individuato sin d’ora nel Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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