Passo carrabile a meno di 12 metri dall’intersezione: diniego legittimo (TAR Calabria n. 136 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il passo carrabile deve rispettare la distanza minima di 12 metri dalle intersezioni, ai sensi dell’art. 46, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 495/1992. La preesistenza storica del fabbricato non è sufficiente ad integrare la deroga prevista per gli accessi anteriori all’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione. Il passo carrabile costituisce un rapporto pubblicistico con l’ente proprietario della strada, disciplinato dall’art. 22 cod. strada, e non coincide con l’apertura fisica del muro. Grava sul richiedente l’onere di provare l’esistenza di un titolo autorizzatorio anteriore, secondo l’art. 64 cod. proc. amm.. In difetto, l’amministrazione applica una prescrizione vincolata e il diniego non è annullabile ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Comune la regolarizzazione di un permesso di passo carrabile per l’accesso a un fabbricato di sua proprietà. L’istanza, presentata il 30.6.2020, è stata respinta con provvedimento dell’8.6.2021, previo parere negativo del comando di polizia municipale.

Il diniego si fonda su tre rilievi: la destinazione catastale dell’immobile risulta “A/1 O” invece di “C/6”; il varco è posto a meno di 12 metri dall’intersezione laterale, in contrasto con l’art. 46, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 495/1992; non è possibile applicare la deroga della Delibera comunale n. 27/2019, perché alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il locale non era destinato a garage. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la preesistenza del fabbricato e dell’accesso, invocando la deroga che limita a 5 metri la distanza dalle intersezioni.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e sul difetto di motivazione, è disatteso. Il Collegio rileva che l’amministrazione ha motivato per relationem con il parere del comando di polizia municipale, che espone in modo analitico le ragioni del rigetto.

Sul punto il Tribunale richiama l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Quando il provvedimento ha natura vincolata ed è palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, l’atto non è annullabile. Solo se residua un margine di discrezionalità diventa necessario l’adempimento dell’art. 10-bis. Nel caso concreto l’applicazione delle prescrizioni è sostanzialmente automatica.

Nel merito, il parametro cardine è la distanza minima di 12 metri dalle intersezioni prevista dall’art. 46, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 495/1992. La distanza accertata di 5,60 metri integra una violazione palese. Non si tratta di mera discrezionalità tecnica, ma di un precetto imperativo posto a tutela della sicurezza della circolazione stradale: la ridotta distanza crea interferenza tra i flussi veicolari in manovra e il traffico dell’incrocio.

La deroga invocata per gli accessi anteriori al 1992 non è applicabile. L’onere probatorio ex art. 64 cod. proc. amm. non è soddisfatto: la ricorrente non ha esibito alcun atto autorizzatorio specifico anteriore al 1993. La domanda era titolata “Apertura nuovo passo carrabile” e indicava l’impossibilità di reperire documentazione autorizzativa.

La preesistenza del fabbricato dal 1942 è irrilevante: il passo carrabile è un rapporto pubblicistico con l’ente proprietario della strada ex art. 22 cod. strada, distinto dall’apertura fisica del muro. La regolarità urbanistica non implica la legittimità dell’occupazione del suolo pubblico. Il cordolo ribassato è un mero indizio di un uso di fatto, che in assenza di concessione può configurare un’opera abusiva. L’inosservanza della distanza minima è un vizio sostanziale insanabile. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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