Il Corpo militare CRI non è equiparabile alle Forze Armate (TAR Lazio n. 8048 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, in quanto appartenente a un corpo speciale volontario ausiliario delle Forze Armate, non è equiparabile al personale militare dello Stato ai fini del trattamento previdenziale e, in particolare, ai fini dell’iscrizione al Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico e della conseguente liquidazione del trattamento di fine servizio. Tale mancanza di equiparazione, già affermata dalla giurisprudenza contabile e dalla Corte costituzionale, preclude la corresponsione immediata del TFS nella misura maturata dal personale delle Forze Armate. Il giudice amministrativo, adito in sede di riassunzione, non può accogliere una domanda di pagamento che presupponga un accertamento precluso dal giudicato formatosi sulla sentenza del giudice contabile che ha declinato la propria giurisdizione.

Il Fatto

Alcuni soggetti in congedo, dopo essere stati arruolati nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, avevano adito la Corte dei conti per ottenere l’iscrizione alla gestione separata INPS riservata al personale dello Stato del comparto sicurezza e la conseguente liquidazione del TFS. Il giudice contabile, con sentenza del 25.02.2025, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio, rigettando il resto.

A seguito di tale pronuncia, gli interessati proponevano ricorso in riassunzione dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto a percepire immediatamente il TFS e la condanna dell’INPS al pagamento degli importi quantificati, sulla base dell’assunta equiparazione del Corpo Militare della CRI al personale militare e di polizia dello Stato. Due ricorrenti rinunciavano medio tempore al ricorso. L’INPS eccepiva l’improcedibilità per la sottoposizione dell’Ente Strumentale alla CRI a liquidazione coatta amministrativa e, nel merito, l’infondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha rilevato che la domanda, come proposta, era limitata alla richiesta di pagamento del TFS sulla base del presupposto accertamento dell’equiparazione della Croce Rossa a un corpo militare. Non era stata invece richiesta la liquidazione del trattamento comunque spettante, anche in assenza di tale equiparazione. Il perimetro della domanda, pertanto, era ostativo all’accoglimento.

In secondo luogo, il Collegio ha richiamato la sentenza n. 118/2025 della Corte dei conti, la quale, richiamando l’art. 625 del d.lgs. n. 66/2010, le pronunce della Corte costituzionale e la costante giurisprudenza contabile, aveva escluso qualsivoglia equiparazione tra il personale della Croce Rossa e le Forze Armate ai fini pensionistici.

Il Corpo militare della CRI è stato qualificato come corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze Armate, ma non facente parte integrante delle stesse, pur essendo sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare e sostanziali del codice penale militare. Da ciò il Collegio ha fatto discendere l’impossibilità di comparare il trattamento previdenziale del personale CRI con quello del personale militare dello Stato, anche ai fini dell’iscrizione al Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico.

Alla luce di tali motivazioni, la domanda è stata rigettata in quanto infondata. Il ricorso è stato dichiarato in parte estinto per rinuncia nei confronti dei soggetti che vi avevano rinunciato, con compensazione delle spese di lite in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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