Esecuzione del giudicato sul diritto alla Carta Docente e commissario ad acta (TAR Veneto n. 268 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il ricorrente prova il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e, per fronteggiare l’eventuale inerzia, nomina il commissario ad acta con facoltà di delega e subdelega. La nomina del commissario risponde proprio alla prospettiva di un inadempimento persistente e, almeno allo stato, esclude la sussistenza dei presupposti per riconoscere la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Veneto per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta Elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a erogare la prestazione, previa emissione della Carta e accredito della somma, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva, l’amministrazione non ha adempiuto, così la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. Sul piano dell’ammissibilità, ha verificato la sussistenza dei relativi requisiti: la ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, come prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997.
Nel merito, dalla documentazione prodotta non è risultato che l’amministrazione abbia adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Il commissario dovrà attivarsi su apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Proprio in considerazione di tale nomina, disposta per fronteggiare la prospettiva di un inadempimento persistente, il Tribunale non ha ravvisato, allo stato, i presupposti per riconoscere l’ulteriore somma richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., respingendo di fatto la domanda di penalità di mora. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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