Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e trasmissione alla (TAR Piemonte n. 759 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro è ammissibile quando il titolo sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificato all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale, e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Accertata l’inerzia, il TAR ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, è assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. L’inerzia reiterata e seriale dell’Amministrazione giustifica la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 960,30, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato in data 13.12.2024 a mezzo PEC.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione del giudicato, con ordine di provvedere sulle somme liquidate in capitale e interessi e con immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito dell’azione di ottemperanza. Il titolo è stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto, che ha abrogato l’obbligo della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.

La notificazione è stata effettuata presso il domicilio reale dell’Amministrazione e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava alcuna contestazione sull’omessa esecuzione.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, indicando anche il proprio codice fiscale.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso la liquidazione in favore del commissario, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali, già retribuite dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, e ridotte in ragione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva.

Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti. Ha quindi disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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