Interdittiva antimafia annullata per omissione ingiustificata del contraddittorio procedimentale (TAR Campania n. 2001 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contraddittorio procedimentale di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 costituisce la regola, mentre la sua omissione è eccezione subordinata a particolari esigenze di celerità che il Prefetto deve puntualmente motivare. A tal fine non bastano il pericolo di infiltrazione mafiosa né la finalità di espulsione della società dal circuito legale, perché tali elementi sono intrinseci all’adozione dell’informativa antimafia e, se ritenuti sufficienti, renderebbero la deroga sempre operativa, con interpretatio abrogans della norma. Il contraddittorio, nel nuovo impianto normativo, non ha solo funzione difensiva statica, ma anche funzione proattiva e dinamica, funzionale al self cleaning e agli istituti di prevenzione collaborativa dell’art. 94-bis cod. antimafia. La Prefettura non svolge più una funzione meramente diagnostica, ma una valutazione prognostica soggettiva sulla capacità dell’operatore economico di fronteggiare il rischio infiltrativo.

Il Fatto

Una società operante nella gestione e nello sviluppo di progetti immobiliari ha impugnato l’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli, che aveva ravvisato tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Il giudizio interdittivo si fondava su una interdittiva “a cascata”, desunta dai rapporti commerciali tra la ricorrente e una società riconducibile a un clan, nonché da risalenti controlli sul suo amministratore.

La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità del provvedimento per violazione del contraddittorio e per mancata valutazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis cod. antimafia, oltre all’omessa motivazione sulla occasionalità dell’agevolazione e sulla non bonificabilità dell’impresa. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo la reiezione. In sede cautelare la Sezione ha sospeso gli effetti dell’interdittiva, ritenendo degna di considerazione la censura sul mancato avvio del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla questione logicamente prioritaria: la insussistenza dei presupposti che giustificano la pretermissione della partecipazione procedimentale. Il contraddittorio ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 può essere omesso solo in presenza di particolari esigenze di celerità da motivare puntualmente, secondo un onere motivazionale rafforzato.

Il Collegio esclude che gli elementi indiziari posti a base dell’interdittiva possano integrare concrete e specifiche ragioni di urgenza. La stessa finalità dell’istituto, cioè l’espulsione dal circuito legale della società contaminata, non è idonea a fondare la deroga. L’Amministrazione deve indicare le ragioni che rendono impossibile differire di sessanta giorni l’adozione del provvedimento.

Nel caso concreto, la Prefettura ha ritenuto superflua la fase partecipativa in ragione della gravità degli indizi e ha prospettato esigenze di celerità per evitare che la società continuasse a operare in un settore a elevato rischio di infiltrazione. Tale motivazione è insufficiente: il rischio di infiltrazione è il presupposto minimo dell’interdittiva, e ritenerlo sufficiente per evitare il contraddittorio equivarrebbe a una interpretatio abrogans della norma.

La novella del 2021 ha invertito il rapporto tra regola ed eccezione, e tale inversione sarebbe frustrata ove l’onere motivazionale fosse assolto con un richiamo generico e di stile alla consistenza del quadro indiziario. Il Prefetto deve invece indicare specifiche e ben individuate circostanze che impongano una particolare speditezza. La previsione connota il contraddittorio di una rilevanza sostanziale, non solo formale.

Non emergendo circostanze precise che escludano la possibilità di attendere la conclusione della fase partecipativa, risulta non giustificato il mancato invio della comunicazione. Il contraddittorio, nel nuovo impianto, assolve anche a una funzione proattiva, funzionale al self cleaning e alla prevenzione collaborativa, e la Prefettura è chiamata a una valutazione prognostica sulla capacità dell’operatore di allinearsi all’economia lecita. Il quinto motivo è accolto, con annullamento dell’interdittiva, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; gli altri motivi restano assorbiti e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *