Prelievo supplementare latte AGEA: annullamento ex lege e improcedibilità per difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1155 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare latte già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 69/2023 sono prive di effetto ex lege ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, del medesimo decreto, e sono sostituite da quelle effettuate secondo i nuovi criteri di rideterminazione basati sui dati nazionali di produzione. Ne consegue che il ricorso proposto avverso la comunicazione di ricalcolo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendovi più utilità ad ottenere l’annullamento di un provvedimento ormai inefficace per disposizione normativa.
Il Fatto
Un’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA prot. n. AGEA.AGA.2022.35245 del 04.10.2022, notificata in data 06.10.2022, con cui l’Agenzia ha ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2000/2001. Nel corso del giudizio, AGEA ha rappresentato di aver disposto, con provvedimento prot. n. 79353 del 25.10.2023, l’annullamento delle comunicazioni di ricalcolo adottate in data precedente all’11 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge n. 103/2023, ivi inclusa quella oggetto di gravame, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la parte ricorrente non ha manifestato opposizione alla richiesta di declaratoria di improcedibilità formulata dall’Amministrazione resistente, dimostrando con tale condotta processuale di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La declaratoria si fonda sull’art. 10-bis, comma 4, del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023, che stabilisce che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
Secondo l’orientamento consolidato del Tribunale, in tali fattispecie il provvedimento impugnato è divenuto inefficace per disposizione di legge, non residuando alcuna utilità concreta alla declaratoria di annullamento. L’Amministrazione è infatti tenuta a procedere alla rideterminazione del prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione dalla stessa detenuti, secondo la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando il precedente conforme di T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 10 ottobre 2025, n. 896. La chiusura in rito del giudizio e la particolare complessità dell’evoluzione normativa della materia hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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