Pinza pluriuso non equivalente alla monouso richiesta dal capitolato: offerta esclusa (TAR Veneto n. 1327 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le caratteristiche tecniche qualificate nel capitolato come minime essenziali costituiscono condizioni di partecipazione alla gara che l’operatore economico deve necessariamente soddisfare. Il principio di equivalenza non consente di ritenere conforme l’offerta di un bene strutturalmente difforme da quello descritto nella lex specialis: una pinza pluriuso, che esige sterilizzazione prima di ogni utilizzo, non equivale alla pinza monouso espressamente richiesta. Le valutazioni tecniche della stazione appaltante, pur ampie, non si sottraggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che può censurarne la palese illogicità o irragionevolezza. Ne consegue l’illegittimità dell’aggiudicazione e l’esclusione dell’offerta difforme.

Il Fatto

Un’azienda sanitaria indice una procedura aperta per la fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva, suddivisa in dieci lotti. Il lotto n. 5 riguarda i sistemi di suture meniscali. Alla selezione partecipano tre operatori economici, che ottengono tutti il medesimo punteggio per l’offerta tecnica; l’aggiudicazione si decide sull’offerta economica e va alla società che ha proposto il prezzo più basso.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione con ricorso al TAR, deducendo che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria non possiede il requisito della pinza monouso prescritto dal capitolato come caratteristica tecnica minima essenziale. La stazione appaltante, nel riscontro a un’istanza di autotutela, aveva essa stessa qualificato lo strumento come pluriuso. Il TAR accoglie la domanda cautelare inibendo la stipula del contratto e, all’esito dell’udienza pubblica, decide il merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per asserita insindacabilità delle valutazioni tecniche. Il sindacato giurisdizionale resta esperibile quando la ricorrente lamenti errori di fatto, palese illogicità, irragionevolezza o difetto di motivazione: la discrezionalità tecnica non configura una zona franca sottratta al controllo di legittimità, secondo l’orientamento di Consiglio di Stato, sez. VII, 12 agosto 2025, n. 7035.

Nel merito il ricorso è fondato. Il capitolato qualifica espressamente le prescrizioni relative ai sistemi di sutura meniscali come « Caratteristiche tecniche minime essenziali » e, per il punto relativo alle radici meniscali, richiede un sistema composto da drilling tibiale, pinza monouso e barretta di fissazione. Tali indicazioni costituiscono condizioni di partecipazione che l’operatore deve soddisfare per essere ammesso alla selezione, come affermato da Consiglio di Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203.

Dalla scheda tecnica dell’aggiudicataria emerge che il dispositivo offerto può essere fornito sterile o non sterile e che, in entrambe le versioni, la sterilizzazione deve essere effettuata dopo pulizia, disinfezione e confezionamento, prima di ogni riutilizzo. Su un piano logico, prima ancora che tecnico, un dispositivo non sterile non può qualificarsi monouso, perché quest’ultimo deve essere sterile sin dall’origine. Il carattere pluriuso è del resto pacificamente ammesso dalla stessa amministrazione nella nota di riscontro all’autotutela.

Non convince l’invocato principio di equivalenza. Esso consente di non escludere l’offerta non conforme alle specifiche, ma incontra il limite della difformità del bene rispetto a quello descritto, secondo Consiglio di Stato, sez. III, 30 agosto 2022, n. 7558. La pinza pluriuso impone sterilizzazione, attrezzature e personale formato, e dunque non equivale alla pinza monouso, essendone totalmente difforme. Né rileva che nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa spetti alla stazione appaltante individuare l’offerta che meglio persegue il fine dell’affidamento: in tale fine rientra anche l’esigenza di non accollarsi le operazioni di sterilizzazione.

Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati limitatamente al lotto n. 5. Nessuna statuizione sull’efficacia del contratto, mai stipulato per effetto dell’ordinanza cautelare, né sul risarcimento, non dedotto nei presupposti. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, con compensazione verso la controinteressata non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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