Ordine di demolizione vincolato e insindacabile il giudizio di proporzionalità (TAR Piemonte n. 956 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 costituisce atto di natura rigidamente vincolata, la cui legittimità non è subordinata ad alcun giudizio di proporzionalità tra l’interesse pubblico alla tutela del territorio e il diritto individuale al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU. La circostanza che l’opera abusiva sia di remota realizzazione è irrilevante, poiché l’abuso edilizio integra un illecito permanente che preclude la configurabilità di un affidamento meritevole di tutela in capo al destinatario. L’omessa indicazione dell’area da acquisire nel provvedimento demolitorio non ne determina l’illegittimità, potendo la puntuale quantificazione della superficie essere effettuata nel successivo, eventuale atto di acquisizione, a fronte di accertata inottemperanza.

Il Fatto

Il Comune di Asti, con ordinanza dirigenziale, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di alcune opere eseguite in assenza di titolo edilizio, ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001. L’interessata ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte.

Accertata l’inottemperanza all’ordine, il Comune ha successivamente disposto l’immissione in possesso e l’acquisizione di diritto degli immobili abusivi e del loro sedime. Anche tale determinazione è stata impugnata. I due ricorsi, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, sono stati respinti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale riunisce i due giudizi e affronta l’unica censura articolata nel primo ricorso. La ricorrente sostiene che l’ordinanza di demolizione difetti dell’indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza. Il rilievo è respinto: la puntuale quantificazione della superficie è necessaria non ai fini della demolizione, ma del successivo atto di acquisizione, che dovrà individuare l’area oggetto del provvedimento. Le opere sono del resto descritte in modo dettagliato, sicché non si configura alcuna indeterminatezza dell’oggetto.

Quanto alla pretesa irrilevanza delle opere, il Collegio rileva che l’atto riguarda un battuto in calcestruzzo di notevoli dimensioni e un manufatto predisposto a scopi abitativi. Si tratta di interventi che comportano una trasformazione permanente del suolo, assoggettati all’obbligo del permesso di costruire, la cui assenza giustifica la sanzione demolitoria.

La doglianza sull’affidamento è infondata. Da un lato non è dimostrata la remota realizzazione dell’abuso, dall’altro il provvedimento repressivo ha natura vincolata. A fronte dell’illecito permanente costituito dall’esistenza dell’abuso, è irrilevante l’epoca della sua realizzazione: il destinatario dell’ordine è sempre tenuto a porre fine alla permanenza dell’illecito.

Il Tribunale esamina poi la prospettata violazione del principio di proporzionalità alla luce della giurisprudenza CEDU. Il rilievo è infondato: la ricorrente ha avuto tempo per procurarsi un alloggio alternativo, non è comprovata la natura di abitazione esclusiva né la presenza di minori. Il potere di repressione ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 è rigidamente vincolato e non si presta ad adattamenti dettati dalla situazione dell’interessato. La legittimità dell’ordine non è mai subordinata a un giudizio di proporzionalità con il diritto all’abitazione. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Roma, n. 2465 del 2023 e Cons. Stato n. 1253 del 2023, rilevando che nemmeno l’esecuzione dell’ordine contrasta con l’art. 8 CEDU, non essendo desumibile da tale norma un diritto assoluto ad occupare un immobile abusivo perché casa familiare.

Infine, quanto al ricorso avverso l’atto di acquisizione, il Collegio rileva che il provvedimento indica l’area di pertinenza, gli estremi catastali e la superficie degli immobili abusivi, dando contezza del rispetto della proporzione di cui all’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001. Non può invocarsi il difetto di colpevolezza, avendo la ricorrente la piena disponibilità delle opere, la proprietà e non avendo controdedotto alcunché. Entrambi i ricorsi sono pertanto respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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