Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Toscana n. 1014 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’attualità dell’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo nascente da un giudicato e, constatatane la persistenza, ordina l’esecuzione del titolo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è ammissibile quando risulta la notifica del titolo esecutivo, il decorso inutile del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 281 del 10/07/2024 con cui il Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno, oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite.
La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con favore delle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 20 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto esaminato il profilo dell’ammissibilità del ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 12 luglio 2024, che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e che la sentenza è passata in giudicato.
Superato il vaglio di ammissibilità, il Tribunale ha rilevato che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non abbia già provveduto, di dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo alla ricorrente le somme liquidate nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva al decorso inutile del termine assegnato, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza. Il Collegio le ha liquidate in complessivi € 800,00, oltre rimborso del contributo unificato e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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