Elusione del giudicato nel rinnovo del permesso di soggiorno per mancata valutazione della conversione (TAR Calabria n. 1555 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione, in sede di esecuzione di una sentenza di annullamento che impone la rivalutazione integrale della posizione del ricorrente, è tenuta a riesaminare l’intera situazione giuridica dell’interessato, inclusa ogni domanda amministrativa connessa, senza poter limitare l’istruttoria al solo atto originariamente impugnato. La ripartizione di competenze interne tra Questura e Prefettura, quali articolazioni periferiche del medesimo Ministero, non giustifica l’elusione del giudicato, imponendosi invece l’attivazione di adeguati canali di coordinamento procedimentale per dare compiuta attuazione al comando giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava due distinte istanze: una di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e l’altra di rinnovo del permesso stagionale.
A seguito del rigetto dell’istanza di rinnovo, il TAR Calabria aveva accolto il primo ricorso, ordinando all’amministrazione di rivalutare integralmente la posizione del ricorrente. In esecuzione di tale pronuncia, tuttavia, la Questura rigettava nuovamente l’istanza di rinnovo, limitando l’istruttoria alla sola domanda di rinnovo e non esaminando quella di conversione, ritenuta di competenza della Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria disattende l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’amministrazione, rilevando che Prefettura e Questura costituiscono articolazioni periferiche della medesima amministrazione centrale, facente capo al Ministero dell’Interno, unico centro di imputazione giuridica statale.
Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso fondato, ravvisando un’elusione del giudicato. La sentenza di primo grado aveva imposto una rivalutazione “nella sua integralità” della posizione del ricorrente, includendo quindi anche la domanda di conversione. L’amministrazione, invece, ha parcellizzato l’azione amministrativa, omettendo l’esame della domanda e sostenendo che la valutazione spettasse unicamente alla Prefettura.
Il Tribunale evidenzia che la ripartizione di competenze interne non può giustificare l’inerzia: se la Questura non poteva provvedere autonomamente, il Ministero aveva l’obbligo di raccordare l’attività dei propri uffici per la corretta esecuzione del comando giudiziale. L’elusione dell’effetto conformativo della pronuncia integra pertanto un vizio di legittimità del provvedimento impugnato.
Il ricorso è accolto con annullamento dell’atto e obbligo di riesame integrale della posizione del ricorrente, con condanna alle spese. La sentenza, definita in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ordina l’esecuzione all’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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