Revoca permesso soggiorno lungo periodo: necessaria valutazione concreta della pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 3398 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, non può fondarsi su un automatismo derivante dalla condanna penale riportata dallo straniero. L’amministrazione è tenuta a svolgere un giudizio di pericolosità sociale attuale e concreto, motivato con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, senza limitarsi al richiamo astratto alla sentenza di condanna. Il provvedimento di revoca che ometta tale valutazione complessiva è illegittimo per violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 e per difetto di istruttoria.
Il Fatto
Un cittadino straniero, presente in Italia dal 2003 e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2013, veniva condannato nel 2021 per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Sulla base di tale condanna, la Questura di Milano revocava il permesso di soggiorno, ritenendo il soggetto socialmente pericoloso. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la mancata valutazione della propria situazione familiare e del proprio inserimento sociale e lavorativo, nonché l’esistenza di provvedimenti del Tribunale ordinario che, successivamente alla condanna, avevano disposto il collocamento del figlio minore presso di lui.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, richiamando il quadro normativo di cui all’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998, che subordina la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo alla sussistenza delle condizioni di sicurezza che ne avevano consentito il rilascio. Il Collegio ha precisato che la valutazione di pericolosità non può essere ancorata esclusivamente alla circostanza della condanna penale, ma deve basarsi su una pluralità di elementi, in linea con i principi espressi dalla Corte costituzionale (ord. n. 58 del 2014) e dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 5515 del 2012; n. 5358 del 2022; n. 2727 del 2022), che escludono l’operatività di automatismi in conseguenza di condanne penali.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato era illegittimo, poiché il Questore si era limitato a richiamare la sentenza di condanna, senza svolgere un’analisi complessiva e concreta della posizione del ricorrente. L’amministrazione non aveva considerato la durata del soggiorno sul territorio nazionale né aveva adeguatamente valutato la situazione familiare, limitandosi ad affermare in via astratta che i legami familiari non potessero essere elementi sufficienti. In particolare, non erano stati considerati i provvedimenti del Tribunale di Milano del 20.3.2024 e del 3.4.2026, che avevano disposto il collocamento del figlio minore presso il padre, riconoscendone il ruolo positivo nella vita del ragazzo, nonostante la Questura avesse ricevuto memorie difensive su tali circostanze senza esprimere alcuna valutazione.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha annullato il provvedimento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, che dovrà rivalutare la complessiva situazione familiare dell’interessato, il suo inserimento sociale e la sua attuale e concreta pericolosità sociale, senza automatismi. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato al difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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