Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1046 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di rito e di merito e ordina all’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento. La sentenza azionata è titolo esecutivo quando sia stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificata presso il domicilio reale dell’amministrazione; non occorre più la spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza il giudice nomina il commissario ad acta, con facoltà di delega a soggetti anche esterni al proprio ufficio, e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., cumulabile con gli interessi legali e parametrata sugli interessi legali medesimi.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro di Torino, che aveva accertato e dichiarato il suo diritto al conseguimento di una fascia stipendiale con decorrenza dal 22 febbraio 2023 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme in suo favore, oltre all’indennità per ferie non fruite per più anni scolastici, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Il ricorso è stato proposto perché l’amministrazione non aveva dato integrale esecuzione al titolo. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento in linea capitale e a titolo di interessi, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti, anche di rito, dell’ottemperanza. La sentenza azionata era stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8 del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023.

Il titolo era stato notificato a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’amministrazione e applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non essendovi contestazione sull’omessa integrale ottemperanza, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delegare l’incarico ad altro dirigente o funzionario anche di diverso Dipartimento, precisando che il potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e che il compenso è compreso in quello dell’amministrazione di appartenenza.

Il Collegio ha poi accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, cumulabile con gli interessi già disposti per il carattere sanzionatorio e sollecitatorio dell’istituto.

Il dies a quo è stato individuato nel giorno della notificazione della sentenza all’amministrazione, il dies ad quem nel giorno dell’adempimento tardivo o in quello da cui ha efficacia la nomina del commissario. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e ridotte per l’obiettiva semplicità dell’attività difensiva. Infine, rilevata la serialità del contenzioso per mancato riconoscimento dell’indennità sostitutiva di ferie e per errata applicazione di istituti giuslavoristici, il Collegio ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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