Ottemperanza al giudicato civile e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1045 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo esercita un potere che non incontra il limite delle sue ordinarie attribuzioni e funzioni all’interno dell’amministrazione di appartenenza. Può quindi essere nominato commissario qualunque soggetto, pubblico o privato, dotato di adeguate competenze professionali, ed è ammessa l’ampia facoltà di delega a favore di qualunque altro soggetto della propria amministrazione reputato idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici. La delega può essere disposta anche verso altro Dipartimento e le relative Direzioni generali, quando ciò consenta una più solerte ed efficace esecuzione dell’incarico. Il commissario può impiegare capitoli di spesa destinati allo scopo o qualsiasi altro disponibile, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, per assicurare la soddisfazione dell’interesse del creditore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha introdotto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della retribuzione professionale docente per un importo di euro 1.274,58.
La sentenza civile, pubblicata in data 22.12.2023 e notificata il 19.01.2024, era passata in giudicato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d. lgs. n. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.
La notifica è avvenuta in data 19.01.2024 a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio reale del Ministero soccombente. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi era contestazione sull’omissione dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha quindi ordinato l’esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni e ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega. Sul punto la motivazione è particolarmente articolata: la Corte ha precisato che i poteri commissariali non sono circoscritti alle attribuzioni ordinarie del soggetto nominato. La delega può essere conferita a favore di qualunque dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento e delle relative Direzioni generali, al fine di evitare che le modifiche delle competenze interne costituiscano un ulteriore motivo di ritardo.
Quanto alle risorse, il commissario può impiegare i capitoli di spesa del Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale, o qualsiasi altro capitolo disponibile, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso del commissario, affidato a un dirigente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Infine, rilevata la serialità del contenzioso sul mancato riconoscimento della retribuzione professionale docente, il Collegio ha disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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