Giudizio di ottemperanza retribuzione docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1048 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze civili di condanna dell’Amministrazione, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Il titolo esecutivo è idoneo quando sia attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, non essendo più necessaria la spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta, al quale va riconosciuta un’ampia facoltà di delega, non limitata dai rapporti gerarchici o dalle attribuzioni dei singoli uffici. L’inerzia reiterata e seriale dell’Amministrazione giustifica la segnalazione alla Corte dei conti per i profili di responsabilità erariale.
Il Fatto
La ricorrente, docente assunta con contratto a tempo determinato, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente per un importo definito. La sentenza civile era stata pubblicata, notificata e passata in giudicato.
Non avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento di capitale e interessi legali e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale ex art. 475 c.p.c. e notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Non essendovi contestazione sull’omissione dell’Amministrazione, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Il TAR ha precisato che l’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato e che la delega può essere disposta a favore di qualunque dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici. Ciò per evitare che le modifiche delle competenze interne costituiscano un ulteriore motivo di ritardo.
Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati o qualsiasi altro disponibile, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite sono poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale con plurime condanne inottemperate. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per i provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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