Ottemperanza per il bonus docente: la condanna del giudice ordinario non è sindacabile in sede di giudicato (TAR Lazio n. 14503 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, i presupposti della pretesa riconosciuta con sentenza passata in giudicato non sono sindacabili dal giudice amministrativo, il quale è tenuto a verificarne esclusivamente l’inadempimento dell’amministrazione. L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato grava sul debitore, conformemente ai principi generali in tema di prova tra creditore e debitore. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, il giudice può nominare fin da subito un commissario ad acta, senza che ciò richieda una nuova istanza di parte.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accolto il ricorso di un docente, dichiarando il suo diritto a usufruire del beneficio economico della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione delle relative somme. Avendo l’amministrazione mantenuto un comportamento inerte, il ricorrente e i suoi difensori, quali soggetti creditori delle spese legali liquidate e distratte, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la regolare formazione del giudicato e la sua notifica all’amministrazione, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza, limitandosi a una memoria di pura forma. La Corte ha quindi applicato il principio, desumibile dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13533/2001), secondo cui l’onere di provare l’adempimento grava sul debitore.
Nel merito, il Collegio ha ribadito che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non possono essere riesaminati in sede di ottemperanza, configurandosi un potere esclusivamente esecutivo del giudicato. Di conseguenza, è stato ordinato al Ministero di dare integrale attuazione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
Il Collegio ha invece escluso, allo stato, la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo a una eventuale successiva fase la possibilità di provvedervi in caso di perdurante inottemperanza. Da ultimo, considerata la sistematicità dell’inerzia ministeriale, ha disposto l’invio degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione, per le valutazioni di rispettiva competenza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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