Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Lombardia n. 874 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario è passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 per le amministrazioni dello Stato. Soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di persistente inadempimento, nomina un commissario ad acta. Le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. sono commisurate agli interessi legali sull’importo dovuto, con funzione non immediatamente punitiva ma sollecitatoria, decorrendo dalla comunicazione della sentenza e applicandosi retroattivamente ove il termine sia superato.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Lombardia, ai sensi degli articoli 114 e ss. cod. proc. amm., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’esecuzione di una sentenza resa dal giudice del lavoro. Quest’ultima aveva dichiarato l’illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente con l’Amministrazione, per abuso protrattosi oltre trentasei mesi, condannando il Ministero al risarcimento del danno, quantificato in 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali.
La sentenza, notificata nell’ottobre 2024, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione è rimasta inerte, omettendo ogni esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure esecutive dei provvedimenti comportanti obbligo di pagamento di somme.
Risultano pertanto integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dello stesso art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero non ha contestato di non aver dato ottemperanza. Il ricorso è stato dunque accolto, con condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
In caso di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a un dirigente della direzione competente al pagamento degli emolumenti. Al commissario è assegnato il medesimo termine di novanta giorni, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non è previsto alcun compenso.
Quanto alle astreintes, il Collegio ha richiamato l’orientamento della Sezione secondo cui la quantificazione non deve essere immediatamente punitiva, ma bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria. L’ottemperanza è più probabile se si crea certezza sul costo dell’inerzia. Pertanto, ove il Ministero non provveda nel termine perentorio, dovrà versare una somma commisurata, ex art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, cod. proc. amm., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza. Il calcolo è rimesso d’ufficio al commissario, con pagamento contestuale al debito principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario. Non si provvede sul contributo unificato, essendo stata prodotta dichiarazione di esenzione per ragioni reddituali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.