Accesso agli atti e riscontro sintetico idoneo a definire l’istanza (TAR Lombardia n. 873 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, il riscontro dell’amministrazione è idoneo a definire in senso negativo l’istanza quando il suo contenuto, pur sintetico, è chiaro e univoco per il richiedente in ragione del contenzioso pregresso e non lascia margini di incertezza sugli atti posseduti. Il giudice valuta l’interesse all’accesso in astratto, ma il ricorso è infondato nel merito se l’amministrazione ha indicato con inequivocabilità il fondamento del proprio potere e la documentazione rilevante. L’astrattezza dell’interesse non supplisce alla mancanza di un concreto bisogno conoscitivo, quando la documentazione richiesta è già nella disponibilità della parte.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile con affaccio su una strada privata a fondo chiuso, ha presentato istanza di accesso agli atti per conoscere la fonte del potere comunale di regolazione della sosta, dopo che l’amministrazione aveva collocato cartelli di divieto considerando la strada come pubblica. Il Comune ha risposto con una nota sintetica, richiamando la sentenza del giudice ordinario che aveva ricavato, sia pure in via incidentale, una presunzione di pubblico transito.

Il ricorrente ha impugnato quel riscontro, qualificandolo come elusivo e non satisfattivo, avendo l’amministrazione deviato rispetto alla domanda e indicato documentazione successiva all’introduzione dei divieti. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’interesse all’accesso, che valuta in astratto e ritiene ammissibile. Il ricorrente, in quanto proprietario di un immobile che si affaccia sulla strada oggetto di regolazione, ha un interesse conoscitivo qualificato a comprendere su quale titolo si fondi il potere comunale di disciplinare la sosta.

Nel merito, però, il ricorso è infondato. Il Collegio osserva che, nell’evadere l’istanza, il Comune ha indicato quale fondamento della natura pubblicistica della strada la sentenza del Tribunale di Bergamo resa nella causa civile in materia di ingiunzioni per violazione del codice della strada, della quale il ricorrente era parte.

La nota comunale afferma dunque inequivocabilmente che il potere di disciplinare la sosta si fonda sulle disposizioni di legge e sugli atti regolatori richiamati nella motivazione della sentenza. Quest’ultima fa riferimento al documento di piano del PGT, che considera il tratto di viabilità, pur di proprietà privata, come soggetto a uso pubblico, e richiama un’ordinanza sindacale del 9 maggio 2007.

Da questi elementi il giudice ordinario ha ricavato, sia pure in via incidentale, una presunzione circa l’esistenza di un diritto di pubblico transito e quindi di un interesse pubblico alla regolazione della viabilità. Poiché il ricorrente era parte del giudizio civile, si può ritenere che abbia già potuto acquisire copia di questi atti e della restante documentazione allegata dal Comune.

La nota del 22 aprile 2025 è quindi sintetica, ma — visto il contenzioso pregresso — perfettamente chiara per il ricorrente e idonea a definire in senso negativo l’istanza. Il suo tenore letterale non lascia margini di incertezza in ordine alla circostanza che l’amministrazione è in possesso unicamente della documentazione già spesa nel giudizio civile. Il ricorso è pertanto respinto, con spese compensate attesa la peculiarità dell’intera vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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