Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarata su istanza del ricorrente (TAR Puglia n. 411 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse consegue, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., all’univoca dichiarazione della parte ricorrente che, nelle more del giudizio, abbia perduto interesse alla definizione nel merito del ricorso. In tale evenienza il giudice, in omaggio al principio dispositivo, prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiara l’improcedibilità, con possibile compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni sottostanti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Lecce in data 6 novembre 2020, chiedendone l’annullamento, previa eventuale sospensione, unitamente agli atti istruttori presupposti, tra cui le informative delle Forze dell’Ordine e il parere del Gruppo interforze.
Nelle more del giudizio, con atto depositato in data 8 gennaio 2026, la società ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito della controversia, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della parte ricorrente era univoca e non lasciava margini di dubbio circa la sopravvenuta perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio. A fronte di tale manifestazione di volontà, il Tribunale ha ritenuto di doversi adeguare, non potendo procedere all’esame nel merito di un ricorso del quale la stessa parte aveva cessato di chiedere la definizione.
La decisione si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., a mente del quale il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti. Il presupposto ricorre, secondo il Giudice, qualora la parte ricorrente manifesti espressamente di non avere più interesse all’esito del gravame, restando irrilevante la circostanza che tale sopravvenienza non sia stata oggetto di specifica allegazione in fatto.
Il Tribunale ha precisato che la declaratoria di improcedibilità si impone “in omaggio al principio dispositivo”, richiamando a sostegno i precedenti del Consiglio di Stato, sez. II, 7 febbraio 2022, n. 867 e Consiglio di Stato, sez. II, 9 agosto 2021, n. 5813.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, ritenendo giustificata tale statuizione dall’esito della controversia e dalla particolarità delle questioni sottostanti il giudizio, senza che rilevasse l’iniziativa processuale della parte ricorrente.
Con riferimento all’oscuramento dei dati personali, il Tribunale ha disposto la anonimizzazione della sentenza ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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