Sei scatti stipendiali anche in caso di dimissioni volontarie del militare (TAR Toscana n. 974 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spettano anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare che chieda il collocamento in quiescenza con dimissioni volontarie, ove sussistano i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambi i requisiti, previsto dal comma 2 della norma, non ha natura perentoria né decadenziale: esso è funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attiene al solo calcolo della base pensionabile e non incide sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio. Conseguentemente, l’INPS è obbligato a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo, con i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente della Guardia di Finanza arruolato nel 1981, è cessato dal servizio a domanda il 30 giugno 2020 con il grado di Maresciallo Aiutante Luogotenente. Al congedo aveva compiuto 58 anni di età e maturato 37 anni di servizio utile ai fini del TFS. Con il prospetto di liquidazione dell’ottobre 2022 l’INPS ha calcolato il trattamento di fine servizio senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e richiamati dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto, costituitosi, ha eccepito il difetto del requisito temporale, sostenendo che il militare dimessosi a domanda deve presentare l’istanza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, adempimento non documentato dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990. La norma attribuisce sei scatti del 2,50 per cento ciascuno, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Il comma 2 estende il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, compresa la Guardia di Finanza. Vengono citati Cons. Stato, sez. II, n. 10836 del 2023, n. 3906 del 2023 e n. 2824 del 2023, nonché TAR Toscana, sez. I, n. 1947 del 2025 e nn. 347, 349 e 351 del 2025. Il comma 2 configura una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto al comma 1, con la conseguenza che la maggiorazione spetta anche in caso di dimissioni volontarie, purché sussistano i requisiti anagrafici e di servizio.
Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il Collegio osserva che la disposizione, al comma 1, disciplina la cessazione da qualsiasi causa con esclusione del collocamento a domanda e, al comma 2, il personale che cessa a domanda con obbligo di versamento della contribuzione restante. Tale disciplina attiene esclusivamente al calcolo della base pensionabile e non all’attribuzione dei sei scatti per il trattamento di fine servizio, come si evince dal riferimento all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda il solo importo della pensione (Cons. Stato, sez. II, n. 9997 del 2023).
Sul termine del 30 giugno, il Tribunale esclude ogni decadenza. Il termine non è qualificato come decadenziale dal legislatore. Il comma 3 dell’art. 6-bis collega la decorrenza del collocamento a riposo al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda: ne deriva che il rispetto del termine costituisce un onere per l’interessato che voglia ottenere tale risultato, e che il collocamento a riposo a domanda resta possibile anche in anni successivi. Vengono richiamate Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019, C.G.A.R.S. n. 209 del 2023, Cons. Stato, sez. II, n. 2883 del 2023, nonché Corte cost. n. 356 del 1996 e ord. n. 151 del 2019.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto del ricorrente ai benefici dell’art. 6-bis e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Su tali somme spettano solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, secondo Cass. civ., sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese sono compensate in ragione della iniziale non univocità degli orientamenti.
Nota della Redazione
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