Ricostruzione dopo crollo sine titulo e sanatoria parziale inammissibile (TAR Campania n. 2231 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La completa ricostruzione di un edificio preesistente, ancorché avvenuta a seguito di crollo accidentale e nel rispetto dei volumi e delle superfici originarie, non è assentibile sulla base del permesso di costruire rilasciato per un diverso intervento di ristrutturazione edilizia, ma richiede uno specifico e nuovo titolo edilizio. Ne consegue che è legittimo il diniego dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 con cui il privato abbia rappresentato mere difformità minori rispetto al titolo originario, avendo in realtà ricostruito ex novo l’intero immobile. La sanatoria edilizia non può essere particellare quando l’intervento abbia coinvolto il fabbricato nella sua interezza. È inoltre esclusa la formazione del silenzio-assenso, poiché l’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 qualifica espressamente l’inerzia dell’amministrazione come rigetto dell’istanza.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Salerno, ha impugnato il diniego n. 36 del 15 ottobre 2024 con cui l’ente ha respinto l’istanza di accertamento di conformità depositata il 20 settembre 2022, relativa a opere realizzate in difformità al p.d.c. n. 91 del 4 maggio 2006.

Il titolo originario autorizzava un intervento di ristrutturazione edilizia con recupero del sottotetto. Nel corso dei lavori l’immobile è crollato e si è proceduto alla sua ricostruzione. Il diniego impugnato si fonda sul rilievo che l’istanza di sanatoria avrebbe dovuto riguardare l’intervento nella sua complessità, essendo stata realizzata la completa demolizione e ricostruzione dei corpi di fabbrica preesistenti in assenza di idoneo titolo. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, la formazione del silenzio-assenso, il difetto di istruttoria e la conformità dell’immobile al titolo del 2006.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Quanto alla prima censura, la comunicazione dei motivi ostativi è stata regolarmente inviata il 13 ottobre 2023, con concessione del termine di legge per le osservazioni. La ricorrente non ha dedotto alcunché e si è attivata solo tardivamente per chiedere la proroga, omettendo ogni osservazione tra il preavviso e il diniego definitivo del 15 ottobre 2024.

È poi destituita di fondamento la tesi della formazione del provvedimento di assenso per silentium. L’istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il cui comma 3 stabilisce che il dirigente si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. Trova quindi applicazione il silenzio-rigetto, non il silenzio-assenso.

Nel merito, il Collegio confronta il contenuto dell’istanza di accertamento di conformità con l’esito del sopralluogo del 6 giugno 2008. La ricorrente aveva descritto difformità minori, consistenti in mancate tramezzature, chiusure sotto i vani scala e modeste modifiche distributive e prospettiche. Il verbale comunale ha invece accertato la completa demolizione dei due corpi di fabbrica preesistenti e la realizzazione interamente ex novo di una struttura in cemento armato, con volumi e superfici corrispondenti a quelli assentiti.

Da qui la conclusione del Tribunale: la circostanza che la ricostruzione sia avvenuta nei limiti dei precedenti volumi e superfici non esime dal munirsi di un titolo edilizio, poiché il p.d.c. n. 91/2006 era stato rilasciato per una ristrutturazione e per il recupero del sottotetto, non per una demo-ricostruzione. L’intervento è quindi avvenuto sine titulo. Non è possibile una sanatoria particellare a fronte di un abuso che ha coinvolto l’intero immobile.

Il ricorso è pertanto respinto, salva la possibilità per la ricorrente di presentare una nuova pratica edilizia per la sanatoria dell’intero immobile. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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