Ottemperanza al giudicato civile e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1040 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro, una volta accertati i presupposti di rito e di merito: la conformità del titolo all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., la sua notificazione al domicilio reale dell’Amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delegare l’incarico ad altro dirigente o funzionario, anche di diverso Dipartimento. L’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni del soggetto nominato all’interno dell’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. Il titolo era stato pubblicato, notificato al Ministero presso il suo domicilio reale e non era stato contestato nel suo passaggio in giudicato.

La parte ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate in linea capitale e a titolo di interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Tale termine, secondo il Collegio, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad altro dirigente o funzionario. Sul punto la motivazione è particolarmente esplicita: l’esercizio del potere conferito dal giudice non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni del nominato all’interno dell’amministrazione, potendo essere delegato a qualunque soggetto ritenuto idoneo, anche di diverso Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici. Ciò anche per evitare che le modifiche delle competenze interne costituiscano un ulteriore motivo di ritardo nella soddisfazione dell’interesse del creditore.

Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o qualsiasi altro capitolo disponibile, e, se necessario, fondi fuori bilancio o l’istituto del pagamento in conto sospeso. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari, liquidate tenendo conto della marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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