No penalità di mora per esiguità del debito nell ottemperanza al giudicato (TAR Lombardia n. 250 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ordina all’amministrazione di darvi esecuzione, assegnando un termine per il pagamento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento nei limiti fissati dal titolo e dalla legge. Le penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non sono dovute quando la loro applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, come l’esiguità del debito, tale da rendere la misura eccessivamente afflittiva. La nomina del commissario ad acta consegue al solo inutile decorso del termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il titolo è passato in giudicato, come da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stato notificato. L’amministrazione non ha però soddisfatto la pretesa. La creditrice chiede quindi che sia ordinato il pagamento, siano applicate le penalità di mora, sia nominato un commissario ad acta e siano liquidate le spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il collegio accoglie il ricorso. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il tribunale precisa la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che sia avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, e degli accessori nei limiti di legge. Il collegio esclude invece le penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il cui uso è precluso quando risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative: nella specie l’esiguità del debito rende l’invocata misura eccessivamente afflittiva.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento alla presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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