Sei scatti stipendiali per il personale cessato della Polizia di Stato (TAR Campania n. 3213 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio utile dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e ricomprende il personale della Polizia di Stato, in ragione della funzione di estensione dei benefici economici già riconosciuti al personale medesimo dal d.P.R. n. 150/1987. Il diritto va incluso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, con maturazione dei relativi interessi legali. La pretesa non è soggetta a decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno e il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato con qualifica di Sovrintendente Capo Coordinatore, era stato collocato in quiescenza a domanda. Nel corrispondergli il trattamento di fine servizio, l’Inps non aveva riconosciuto il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il lavoratore ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere il ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione.

L’Istituto si è costituito eccependo in via preliminare la decadenza e la prescrizione della pretesa e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. La causa è stata trattenuta per la decisione all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto in limine entrambe le eccezioni. Quanto alla decadenza, ha osservato che nella fattispecie non è configurabile alcuna conseguenza decadenziale per l’inosservanza del termine del 30 giugno previsto dalla norma, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa. Quanto alla prescrizione quinquennale, ha richiamato l’orientamento secondo cui il termine decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, valorizzando la natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.

Nel caso concreto gli ultimi pagamenti erano intervenuti nel giugno e nel novembre 2020, mentre il ricorso è stato notificato nel maggio 2024: un intervallo ben inferiore al quinquennio. L’eccezione è stata pertanto disattesa.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, richiamando da ultimo Cons. Stato n. 10834 del 2023 e Cons. Stato n. 3041 del 2023, oltre a una serie di pronunce conformi del medesimo anno.

Secondo il Collegio, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è ampia e va letta in ragione della funzione della norma, che all’art. 1 dispone l’estensione dei benefici economici già previsti dal d.P.R. n. 150/1987 all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, i quali compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981.

In adesione alle conclusioni del Giudice di appello, alle cui statuizioni il Tribunale ha fatto rinvio per ragioni di economia processuale, il ricorso è stato accolto. È stato così accertato l’obbligo dell’Inps di rideterminare l’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, con maturazione degli interessi legali. La parte resistente è stata condannata alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *