Insussistenza del periculum per mancata prova di insolvenza da extraprofitti (TAR Lombardia n. 592 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È infondata la domanda cautelare di sospensione degli atti applicativi della disciplina sugli extraprofitti energetici di cui all’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 quando manchi la prova di un pregiudizio grave e irreparabile: la pretesa patrimoniale dell’amministrazione è infatti di natura monetaria e il suo eventuale pagamento è suscettibile di recupero. L’operatore di settore, tenuto ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, è onerato di approntare misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare situazioni economiche ragionevolmente prevedibili, sicché l’allegazione di uno stato di insolvenza irrimediabile non può fondarsi su relazioni predisposte unilateralmente dallo stesso operatore, prive di adeguato supporto probatorio.
Il Fatto
Numerose società agricole titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili hanno impugnato la Delibera ARERA n. 266/2022/R/eel e gli atti applicativi del GSE concernenti i c.d. extraprofitti di cui all’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022, nonché i successivi provvedimenti di regolazione delle partite economiche, sino alle fatture di conguaglio del febbraio 2026 e alle relative diffide di pagamento. Le ricorrenti hanno dedotto plurimi vizi di legittimità costituzionale e di contrasto con il diritto dell’Unione europea, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati, anche rispetto al recupero coattivo delle somme richieste.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, trattata la domanda incidentale ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha anzitutto riservato al merito la valutazione sulla giurisdizione amministrativa con riguardo ai motivi aggiunti dell’aprile 2026, con i quali sono contestate le fatture del GSE. Sul profilo cautelare, il Collegio ha rilevato che non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal pagamento delle somme richieste, in ragione della natura patrimoniale della pretesa e della conseguente possibilità di recupero in sede di esito favorevole del giudizio.
La motivazione valorizza il canone della qualificata diligenza che grava sull’operatore del settore energetico: questi, in considerazione del tempo di maturazione delle pretese e del noto quadro normativo di riferimento, era tenuto ad approntare con tempestività le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione determinatasi. L’invocata prevedibilità delle richieste economiche del GSE esclude che l’impatto finanziario possa essere qualificato come evento improvviso e non governabile.
Quanto all’asserita situazione di insolvenza irrimediabile, derivante dal recupero forzoso o dalla compensazione con gli incentivi, il Collegio l’ha ritenuta sfornita di adeguato supporto probatorio: le allegazioni delle società risultano incentrate su relazioni predisposte unilateralmente dagli stessi operatori economici, prive di obiettività e quindi inidonee a dimostrare il grave danno.
In assenza del requisito del periculum in mora, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase tra le parti in ragione della novità e peculiarità delle questioni.
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Nota della Redazione
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