Sei scatti stipendiali nel TFS anche per il congedo a domanda (TAR Piemonte n. 1578 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 e modificato dall’art. 21 legge 7 ottobre 1990 n. 232, va incluso nella base di calcolo del trattamento di fine servizio di tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, a ordinamento civile e militare. L’art. 4 d.lgs. 165/1997, che assoggetta a regime oneroso gli scatti per il personale in congedo a domanda, opera ai soli fini pensionistici ed è estraneo alla liquidazione del TFS. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, sicché non è più vigente la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il beneficio spetta anche a chi sia collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La rivalutazione monetaria resta invece esclusa.
Il Fatto
I ricorrenti, membri in congedo della Guardia di Finanza, sono stati collocati a riposo su domanda dopo aver superato il cinquantacinquesimo anno di età e trentacinque anni di servizio utile contributivo. Ricevuto il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, ne hanno contestato la correttezza per la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, diffidando l’INPS all’erogazione delle somme ulteriori.
Non avendo ottenuto risposta, hanno proposto ricorso davanti al TAR Piemonte per l’accertamento del diritto alla rideterminazione e riliquidazione del TFS. L’Istituto, costituendosi, ha dedotto di aver avviato la pratica di ricalcolo e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, contestata dai ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 cod. proc. amm.. Manca la prova che il procedimento amministrativo di ricalcolo si sia concluso con provvedimento espresso e che il beneficio sia stato concretamente erogato. La pretesa sostanziale non risulta integralmente soddisfatta, sicché permane l’interesse alla pronuncia di merito.
Nel merito, la questione riguarda l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del TFS per il personale delle Forze di Polizia. Il Tribunale ricostruisce il contrasto giurisprudenziale, ricordando le pronunce contrarie e quelle favorevoli, e rileva la composizione dell’indirizzo nel senso dell’estensione del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare.
Il percorso argomentativo si fonda su più passaggi. L’art. 4 d.lgs. 165/1997, che impone un regime oneroso per gli scatti al personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è inapplicabile alla liquidazione del TFS. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 per effetto del codice dell’ordinamento militare non comporta la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, perché l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme già abrogate in precedenza, salvo espressa indicazione del Legislatore.
Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di Forze di Polizia richiamata è ampia e va letta in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, che estende i benefici economici a Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato. Sul piano oggettivo, il beneficio riguarda il personale cessato per età, inabilità permanente o decesso, nonché quello collocato in quiescenza su domanda con i requisiti di età e servizio utile.
Applicando tali principi, il ricorso è accolto: i ricorrenti sono ex appartenenti alla Guardia di Finanza, posti in quiescenza su domanda dopo il compimento dei requisiti richiesti, sicché la fattispecie è integrata. È invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dall’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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