Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e onere della prova dell’adempimento (TAR Sicilia n. 270 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formato su sentenza del giudice ordinario, il ricorrente che alleghi il titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo assolve l’onere probatorio del fatto costitutivo del diritto azionato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Incombe invece sull’amministrazione intimata, per il principio di cui all’art. 2697 cod. civ., provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, ovvero l’avvenuto adempimento. La mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni sull’esecuzione o di giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere e determina l’accoglimento del ricorso, con nomina del Commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere a una docente con contratti a tempo determinato la somma riconosciuta a titolo di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, oltre alle spese di lite. Il titolo era stato ritualmente notificato ed era passato in giudicato.
Non avendo l’amministrazione dato spontanea esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, e non risulta che l’amministrazione abbia adempiuto.
Su un piano istruttorio, il Tribunale richiama il principio dell’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., spettava all’amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto.
Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La sua difesa resta quindi priva di effetto, non potendosi ricavare dalla mera costituzione alcuna prova contraria.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità, che provvederà entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione debitrice. Al Commissario non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, in applicazione analogica della disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamata dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.