Il principio di immutabilità della contestazione nel procedimento disciplinare militare (TAR Calabria n. 1448 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare militare deve essere correlata alle imputazioni formulate in sede di contestazione degli addebiti e non può fondarsi su fatti e circostanze non puntualmente e formalmente contestati, poiché diversamente il procedimento colliderebbe con la garanzia costituzionale del diritto di difesa dell’incolpato. Il fatto contestato può essere ricondotto a una diversa ipotesi disciplinare, non verificandosi in tal caso una modifica della contestazione ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto; l’immutabilità della contestazione preclude tuttavia di far valere circostanze nuove o di rappresentarne di diverse rispetto a quelle contestate. L’identità degli articoli violati non è sufficiente a salvare la sanzione quando la condotta sanzionata diverga nella sua materialità da quella contestata.
Il Fatto
Un allievo maresciallo dei Carabinieri, durante una partita di calcio a cinque disputata nell’ambito del corso, era incorso in un contatto fisico, di dubbia irregolarità, con un altro allievo della squadra avversaria. L’Amministrazione aveva avviato verifiche interne, dalle quali emergeva una pluralità di ricostruzioni non univoche dell’episodio, inserito nel quadro di un incontro caratterizzato da forte agonismo.
All’esito del procedimento disciplinare, la scala gerarchica aveva comminato la sanzione di cinque giorni di consegna semplice. L’addebito inizialmente contestato consisteva nell’avere colpito al costato un militare inferiore in grado; la sanzione, invece, risultava fondata su una condotta “eccessivamente vigorosa”, caratterizzata dal tentativo di tirare un calcio e da minore capacità di autocontrollo. Il ricorso gerarchico avverso la sanzione era stato rigettato, con conferma della violazione degli artt. 713, 717, 732 e 733 del d.P.R. n. 90/2010 (TUROM).
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato la censura relativa alla violazione del principio di immutabilità della contestazione, di cui al combinato disposto degli artt. 1370 e 1399 del d.lgs. n. 66/2010. La difesa erariale aveva obiettato che l’Amministrazione aveva valutato il comportamento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, attribuendo particolare rilevanza alla deposizione dell’arbitro, soggetto che aveva fornito una ricostruzione obiettiva e complessivamente favorevole al ricorrente.
La censura è stata ritenuta fondata. Il Collegio ha richiamato il principio consolidato per cui la sanzione disciplinare deve essere correlata alle imputazioni formulate in sede di contestazione degli addebiti e non può fondarsi su fatti non puntualmente contestati, poiché diversamente il procedimento colliderebbe con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (citando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1830 del 2023 e TAR Piemonte, Torino, Sez. I, n. 197 del 2022). La contestazione è idonea quando consente all’interessato l’esatta individuazione del fatto addebitatogli (citando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 494 del 2018).
Il Collegio ha precisato che il fatto contestato ben può essere ricondotto a una diversa ipotesi disciplinare, realizzandosi in tal caso solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto; tuttavia, l’immutabilità della contestazione preclude di far valere circostanze nuove o di rappresentarne di diverse rispetto a quelle contestate, dovendo il contraddittorio essere assicurato su ogni elemento su cui si fondano le contestazioni (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 836 del 2014).
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale ha rilevato una chiara divaricazione tra la condotta contestata — violenza materiale consistente nello sferrare un calcio al costato — e quella sanzionata — comportamento eccessivamente vigoroso con tentativo di tirare un calcio, indicativo di minore autocontrollo — con conseguente elisione del profilo materiale della condotta violenta. L’Amministrazione aveva introdotto un addebito nuovo, sul quale il ricorrente non aveva potuto difendersi.
Il Collegio ha infine escluso che potesse rilevare l’identità degli articoli violati, poiché un medesimo fatto può essere diversamente qualificato sul piano giuridico, ma la sanzione deve pur sempre intervenire sul fatto contestato. Accolto il ricorso, con assorbimento della residua censura, sono stati annullati gli atti impugnati, con spese compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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