Diritto di accesso agli atti sulla propria unità immobiliare (TAR Sicilia n. 269 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso a titoli abilitativi edilizi e ai documenti che ne costituiscono il presupposto, riferiti a un immobile di proprietà dell’istante, non è generica quando individua specifici documenti del fascicolo procedimentale. In tal caso la legittimazione e l’interesse all’ostensione sono in re ipsa, sicché l’istante è abilitato a ottenere copia a prescindere dall’esplicitazione delle ragioni della richiesta. Grava sull’Amministrazione, in forza del principio di leale collaborazione, l’onere di dichiarare l’eventuale mancata detenzione dei documenti. Il giudizio ex art. 116 cod. proc. amm. è giudizio sul rapporto e si conclude, ove l’accertamento sia positivo, con sentenza di condanna all’esibizione dei documenti.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare situata all’ultimo piano di uno stabile edificato in forza di concessioni edilizie e di un’autorizzazione edilizia in sanatoria. Al momento dell’acquisto l’immobile risultava dotato di certificato di abitabilità, ma l’istante non ne aveva più disponibilità, né del corredo documentale presupposto, ritenuto necessario anche per porre l’immobile in vendita.

Con istanza del 15 settembre 2025, trasmessa via PEC al competente Ufficio comunale, il ricorrente ha chiesto di accedere e di estrarre copia di specifici documenti: ogni atto riferito all’autorizzazione di abitabilità, la perizia a corredo dell’istanza di rilascio, la copia della concessione edilizia con riferimento alla destinazione d’uso, le comunicazioni protocollate di inizio e fine lavori. Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni, l’Amministrazione non ha fornito alcun riscontro. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio in materia di accesso. Il giudizio ex art. 116 cod. proc. amm. ha un meccanismo di instaurazione impugnatorio, ma non è diretto alla mera eliminazione dell’atto: è un giudizio sul rapporto, volto ad accertare la sussistenza del diritto dell’istante all’accesso e a concludersi, in caso di esito positivo, con una sentenza di condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 3454 del 2022 e TAR Lombardia, Milano, n. 2754 del 2025.

Nel merito, l’istanza non può ritenersi generica, perché enumera specifici documenti, puntualmente declinati e riferiti a un fascicolo procedimentale definito. La formula impiegata comprende, per il Collegio, oltre all’autorizzazione di abitabilità, la previa istanza di rilascio e il relativo corredo documentale.

Il Collegio afferma poi un onere di trasparenza in capo all’Amministrazione. Una volta individuati i documenti richiesti, che per ragioni obiettive connesse alle competenze dell’Ente costituiscono ordinariamente patrimonio del suo archivio, spetta all’Amministrazione dichiarare la mancata detenzione o custodia, in ragione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, precipitato dell’art. 97 Cost. Il richiamo è a Cons. Stato, sez. V, n. 7457 del 2025.

La legittimazione all’accesso va riconosciuta a chi dimostri che gli atti richiesti producano effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, con conseguente bisogno di conoscenza, anche a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica. Nel caso in esame gli atti riguardano l’immobile di proprietà dell’istante.

Il Collegio conclude che il diritto all’accesso ai titoli abilitativi che riguardano direttamente un cittadino è in re ipsa, sì da prescindere dall’esplicitazione delle ragioni della richiesta. Il riferimento è a TAR Campania, Napoli, n. 2118 del 2014. Fanno eccezione gli atti afferenti a pareri acquisiti dall’Amministrazione per tutelare i propri interessi in procedure contenziese tra le parti, ipotesi non ricorrente nella specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *