Ottemperanza al giudicato e onere della prova dei fatti estintivi (TAR Sicilia n. 1538 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm., il ricorrente è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del diritto azionato, mentre grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’estinzione, la modificazione o l’impedimento di quel diritto, secondo il principio generale dell’art. 2697 cod. civ. L’amministrazione che non si costituisce in giudizio non assolve a tale onere e non può opporre l’avvenuto adempimento. Accertata l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Siracusa il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero all’attribuzione della somma di € 1.500,00 oltre accessori.
La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato. Il Ministero, tuttavia, non vi ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. L’amministrazione intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, sussistendo tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non risulta alcun adempimento da parte del Ministero.
La questione giuridica centrale attiene alla distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale ha applicato il principio dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli.
La ricorrente ha assolto al proprio onere, fornendo la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm. Su tale base, incombeva sull’amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto ovvero l’estinzione del diritto. Il Ministero non si è neppure costituito e non ha quindi assolto all’onere.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delegare l’incarico ad altro dirigente o funzionario, anche di diverso Dipartimento, ritenuto idoneo.
Il Collegio ha precisato che l’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato e che il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o altri disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso del commissario, essendo affidato a un dirigente pubblico nell’ambito dei compiti istituzionali, è stato ritenuto compreso in quello già percepito. Le spese di giudizio sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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