Ottemperanza per la carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 123 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla “Carta docente” e condanna il Ministero al pagamento del beneficio economico, una volta passata in giudicato, è suscettibile di esecuzione innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. In caso di inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e nomina un commissario ad acta, individuandolo preferibilmente in un dirigente della struttura debitrice, con facoltà di delega e termine per l’adempimento. Per l’attività commissariale affidata a un dipendente pubblico già inserito nell’organico dell’Amministrazione non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della “Carta docente” per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, per un importo complessivo di € 3.000,00. La sentenza, passata in giudicato, era rimasta ineseguita dall’Amministrazione nella parte relativa al pagamento del capitale.
La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che l’Amministrazione aveva provveduto solo alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario, lasciando ineseguito il giudicato sul riconoscimento del capitale. La difesa dell’Amministrazione, pur dichiarando di aver sollecitato l’esecuzione integrale, non aveva fornito utili indicazioni per una soluzione bonaria.
Il Collegio ha ritenuto fondata l’istanza di nomina del commissario ad acta, disponendo che l’incarico fosse affidato al Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio e con termine di 60 giorni per l’adempimento.
Quanto al compenso, il TAR ha escluso la liquidazione in favore del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 500,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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