Giudizio di ottemperanza e prova dell’inadempimento della P.A. (TAR Campania n. 182 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto a provare soltanto il titolo della pretesa, potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo del diritto azionato. Ne consegue che l’inottemperanza al giudicato può ritenersi provata in forza del principio di non contestazione, quando l’Amministrazione resistente non contesti l’inadempimento allegato né dimostri di aver provveduto al pagamento delle somme dovute. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio, va ordinata l’integrale esecuzione della sentenza, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore ritardo. Nel giudizio di ottemperanza sono dovuti, oltre agli interessi legali sulle somme liquidate in giudicato, le spese accessorie funzionali al giudizio, il contributo unificato e le spese di registrazione, ma non le spese non funzionali all’introduzione del giudizio, quali quelle di precetto.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro, n. 1132/2020, pubblicata il 29.09.2020. Quel provvedimento, quantificando le somme dovute in forza di una precedente sentenza di condanna generica, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento in suo favore di € 1.662,61 oltre accessori, a titolo di differenze retributive per i periodi lavorati con contratti a tempo determinato.

Il ricorrente deduce di aver notificato la sentenza munita di formula esecutiva e di aver atteso il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione vi abbia dato esecuzione. Chiede quindi l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore ritardo, la condanna al pagamento del contributo unificato, delle spese di registrazione e delle somme maturate a titolo di rivalutazione e interessi sino al soddisfo. Il Ministero si costituisce con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio generale in materia di onere della prova. Il creditore che agisce per l’adempimento deve provare soltanto il titolo della pretesa, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento; spetta invece al debitore convenuto dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato. Su questa base il Tribunale ritiene provata l’inottemperanza dell’Amministrazione, che non ha contestato l’inadempimento allegato né ha provato di aver pagato le somme dovute. La decisione può quindi essere assunta sulle sole allegazioni di parte ricorrente, in forza del principio di non contestazione.

Il Collegio verifica poi gli ulteriori presupposti dell’azione. Risulta in atti la prova del passaggio in giudicato sia della sentenza n. 1132/2020, sia della sentenza n. 2111/2016, ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza in forma esecutiva, avvenuta il 5 maggio 2023, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.

La domanda è dunque accolta. Viene ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Quanto agli interessi legali, il Collegio ne riconosce la debenza, pur in mancanza di espressa statuizione del giudice, sulla somma liquidata, dalla data del passaggio in giudicato del titolo e fino al soddisfo, richiamando in proposito i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Cass. civ. n. 3944 del 1999.

In punto di spese accessorie, il Tribunale distingue. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute le ulteriori somme relative a pubblicazione, esame e notifica della sentenza e agli atti accessori, perché trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’introduzione del giudizio, quali quelle di precetto o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è frutto di libera scelta del creditore. Viene riconosciuto il diritto al rimborso del contributo unificato e delle spese di registrazione della sentenza ottemperanda.

In caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, perché provveda nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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