Ottemperanza per inottemperanza del Ministero: l’accoglimento non vincola sui conteggi del creditore (TAR Lombardia n. 2277 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme richieste dal creditore, così come calcolata in ricorso, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge. L’accoglimento del ricorso per ottemperanza presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata satisfatta dall’Amministrazione. La creditrice ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il TAR ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve esclusivamente a consentirne il soddisfacimento. L’importo calcolato dalla ricorrente non è quindi definitivamente vincolante per l’Amministrazione: restano da verificare l’esatto ammontare del capitale residuo e gli interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Collegio ha altresì accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio del recupero coattivo.
Conseguentemente, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione, assegnando il termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, con la precisazione che i conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione nei limiti di legge.
Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, senza compenso trattandosi di funzioni istituzionali. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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