Violazione del giudicato nella riedizione della valutazione concorsuale (TAR Campania n. 8519 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato conformativo che impone la riedizione della valutazione dei titoli previa eliminazione di un solo criterio, la commissione giudicatrice non può modificare il punteggio massimo dei criteri non censurati né alterarne la tipologia dei titoli valutabili. Un siffatto operato integra violazione del giudicato e determina la nullità degli atti adottati. Il giudice amministrativo, in giudizio esteso al merito, può procedere direttamente alla correzione del risultato numerico, trattandosi di mera riparametrazione dei punteggi attribuiti ai limiti consentiti dal giudicato.
Il Fatto
La ricorrente partecipava a una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo “B”, risultando seconda con 75 punti contro i 76 della controinteressata. Impugnava l’esito e otteneva l’accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati e ordine conformativo di rideterminarsi sui titoli previa eliminazione del criterio sub “d”, senza alterare il resto della valutazione. La sentenza veniva confermata in appello.
Riunita la commissione in sede di rinnovazione, la ricorrente rilevava che essa non si era limitata a espungere il criterio indicato, ma aveva riformulato il criterio sub “c”, elevandone il punteggio massimo da 5 a 11 ed escludendo dal novero dei titoli l’abilitazione scientifica nazionale, già oggetto di valutazione. L’esito finale riproponeva la medesima prevalenza della controinteressata. Di qui la domanda di declaratoria di nullità per violazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge innanzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza dei fondi ministeriali. In mancanza di una clausola nel bando che subordini l’efficacia della procedura al rispetto della tempistica indicata nel D.M. 14/05/2020 n. 83, o di un atto di revoca in autotutela, il venir meno della copertura finanziaria resta questione interna all’Ateneo, che può destinare risorse proprie o di altra provenienza. L’eccezione è altresì smentita dagli stessi atti, poiché la rinnovazione è avvenuta dopo la scadenza del termine entro cui, secondo la resistente, i fondi sarebbero venuti meno.
Nel merito il ricorso è fondato. Il giudicato era chiaro nello stabilire che la commissione dovesse limitarsi a eliminare il criterio “d”, confermando il resto delle valutazioni già espresse. La conferma in appello aveva precisato che l’impossibilità di attribuire tutti i 100 punti previsti dal bando costituiva conseguenza dell’errore nel bando e non impediva la valutazione comparativa sulla base degli altri criteri.
La commissione, invece, ha modificato il criterio “c” attribuendogli 11 punti anziché i 5 originari, trasformando di fatto l’originario criterio “d” in un sub-criterio del criterio “c”. Ha inoltre escluso ogni rilevanza all’abilitazione scientifica nazionale, che nella valutazione originaria era l’unico titolo considerato alla stregua di tale parametro.
Il Collegio precisa che il giudicato non ostava a una rinnovazione della valutazione dell’attività di ricerca, ma la commissione non avrebbe dovuto modificare il punteggio massimo di 5 riferito a quel parametro, né alterare la tipologia dei titoli. A ciò ostavano la lettera del capo conformativo della sentenza di primo grado e la precisazione resa dal giudice d’appello.
Riducendo il punteggio massimo da 100 a 94 e riparametrando i valori attribuiti in sede di rinnovazione, la ricorrente conseguirebbe 71,59 punti contro i 71 della controinteressata. Trattandosi di mera operazione matematica, il Collegio procede direttamente alla correzione del risultato, dichiarando la nullità degli atti per violazione del giudicato e riconoscendo il diritto della ricorrente a essere preferita nell’attribuzione del posto, con condanna dell’Università alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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