Ottemperanza al giudicato e oneri probatori dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 1167 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il creditore che agisce ex art. 112, comma II, lett. c), cod. proc. amm. è tenuto a provare il solo fatto costitutivo, costituito dall’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato. Incombe invece sull’amministrazione, per il principio dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che rendano inefficace quel titolo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’ente, che non si costituisca né smentisca le risultanze di causa, legittima l’ordine di integrale esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta. L’obbligo di ottemperanza copre capitale e oneri accessori, ma non le spese di precetto, rimesse alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Catania un decreto ingiuntivo esecutivo, notificato e mai opposto, con cui il comune intimato era stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese. L’amministrazione non aveva dato seguito al pagamento.

Con ricorso notificato nel novembre 2024 e depositato nel dicembre successivo, il creditore ha chiesto al TAR di dichiarare l’obbligo dell’ente di adottare i provvedimenti necessari per l’integrale ottemperanza al giudicato e, in caso di persistente rifiuto, di nominare un commissario ad acta. L’amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita. All’udienza camerale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distribuzione dell’onere della prova. Richiamando l’art. 2697 cod. civ., il Tribunale afferma che i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di un diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. La parte ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, individuato nella decisione del giudice ordinario passata in giudicato secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), cod. proc. amm..

Da ciò discende la conseguenza processuale: spettava all’amministrazione provare l’inefficacia di quel titolo. L’ente, non costituito, non ha smentito le risultanze degli atti di causa.

Il Tribunale verifica poi il presupposto temporale. Al momento della notifica del ricorso era già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003.

Va quindi affermata la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. L’obbligo riguarda la sorte capitale e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla sola scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale o in un funzionario delegato, che provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto, previa relazione e nota spese da presentare a pena di decadenza ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002 entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo l’insegnamento di Cass. civ., Sez. II, n. 28952 del 2011. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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