Verifica di anomalia dell’offerta e illecito professionale grave dell’amministratore unico (TAR Campania n. 3463 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha ad oggetto la ricerca di singole inesattezze, ma accerta se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e sostenibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione di congruità è globale e sintetica e non può concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di costo. L’amministrazione che fondi l’esclusione su singoli elementi, senza indicare il maggior costo complessivo n\u00e9 i parametri di raffronto utilizzati, adotta una motivazione apodittica e contraddittoria. La richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell’art. 98, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, costituisce mezzo di prova adeguato del grave illecito professionale desunto dalla contestata commissione del reato di frode in pubbliche forniture, con efficacia escludente ove ascritto all’amministratore unico titolare dei poteri di firma.
Il Fatto
Con bando pubblicato l’11 marzo 2025, il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania ha indetto una gara aperta in ambito europeo, suddivisa in cinque lotti, per la fornitura di derrate alimentari destinate al servizio vitto degli istituti penitenziari campani. La societ\u00e0 ricorrente ha presentato offerta per tutti i lotti, risultando prima graduata sui lotti 1 e 2 e seconda sui lotti 3, 4 e 5. L’offerta \u00e8 stata sottoposta a verifica di anomalia e, all’esito, esclusa con decreto del 16 giugno 2025, sulla base della relazione del RUP dell’11 giugno 2025, che l’aveva ritenuta “non adeguatamente giustificata e ambigua”.
La ricorrente ha impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione disposta il 28 luglio 2025 in favore della controinteressata. Quest’ultima ha proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione della ricorrente. Con ulteriori motivi aggiunti del 7 novembre 2025, la ricorrente ha censurato l’ammissione della controinteressata, deducendo l’omessa valutazione di un illecito professionale dell’amministratore unico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il secondo motivo del ricorso principale, incentrato sull’illegittimit\u00e0 del giudizio di anomalia. La giurisprudenza amministrativa, richiamata anche con pronunce del Cons. Stato, Sez. V, \u00e8 costante nel ritenere che la verifica dell’anomalia debba essere globale e sintetica, mirando ad accertare l’affidabilit\u00e0 dell’offerta nel suo insieme e non le singole voci che la compongono. La stazione appaltante, al contrario, ha vagliato isolatamente i riscontri forniti dalla ricorrente, senza riguardarli nel quadro complessivo della proposta contrattuale.
Il RUP non ha precisato quale maggior costo sarebbe ricaduto sull’impresa rispetto a quanto dichiarato nei giustificativi, n\u00e9 ha argomentato in quali termini ci\u00f2 si sarebbe tradotto in una fornitura in perdita. Non ha indicato i costi e i prezzi assunti a parametro di raffronto, omettendo di considerare le economie di scala che l’operatore pu\u00f2 conseguire. Il Collegio ravvisa plurimi profili di contraddittoriet\u00e0 e apoditticit\u00e0: l’asserita mancata indicazione della manodopera collide con l’affermato utilizzo della tabella ministeriale aggiornata; l’addebito di laconicit\u00e0 dei listini non \u00e8 motivato; la quantificazione delle spese di derattizzazione, marginale rispetto al valore dell’appalto, non \u00e8 idonea a inficiare la sostenibilit\u00e0 complessiva dell’offerta.
Quanto al prezzo del pane, il RUP ha ritenuto anormalmente basso il valore di un euro per trecento grammi, equivalente a 3,90 euro al chilogrammo: il Collegio giudica tale prezzo ictu oculi congruo e la contestazione speciosa e strumentale. Le ulteriori analisi del RUP sono di segno positivo, non emergendo situazioni critiche dagli indici di bilancio. Il motivo assorbente \u00e8 dunque fondato, con assorbimento del primo motivo.
I primi motivi aggiunti del 5 agosto 2025 sono accolti, poich\u00e9 l’aggiudicazione risente di illegittimit\u00e0 derivata dall’esclusione illegittima della ricorrente. Il ricorso incidentale \u00e8 respinto: la mancata allegazione del solo file Excel “Foglio offerta economica” non inficia l’offerta, essendo stati prodotti i tre documenti PDF sottoscritti digitalmente contenenti i dati rilevanti, come riconosciuto dallo stesso RUP. Parimenti infondata \u00e8 la doglianza sulla certificazione biologica, non prevista tra i requisiti speciali dal disciplinare.
Sono invece accolti i motivi aggiunti del 7 novembre 2025. Dal DGUE della controinteressata emerge che il pubblico ministero ha richiesto il rinvio a giudizio dell’amministratore unico, socio al cinquanta per cento e titolare di tutti i poteri di firma, per il delitto di frode in pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen. Ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e) e dell’art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36/2023, la contestata commissione di tale reato integra grave illecito professionale, e la richiesta di rinvio a giudizio costituisce mezzo di prova adeguato ai sensi dell’art. 98, comma 6. La stazione appaltante non ha svolto alcuna valutazione sull’incidenza del fatto sul rapporto fiduciario, n\u00e9 risulta l’adozione di misure di self cleaning. L’aggiudicazione \u00e8 dunque annullata, con condanna solidale dell’amministrazione e della controinteressata alle spese di lite.
Nota della Redazione
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