Daspo per condotta provocatoria e durata sproporzionata del divieto (TAR Calabria n. 182 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il daspo di cui all’art. 6 legge n. 401/1989 è misura di prevenzione che prescinde dalla prova della lesione dell’ordine pubblico e si fonda su una prognosi di pericolosità della condotta, valutata secondo il criterio del più probabile che non. Integra il presupposto della misura il contegno del tifoso che, arrampicandosi sul pannello divisorio del settore ospiti e proferendo invettive, provochi la reazione della tifoseria avversaria, anche se l’intervento delle forze dell’ordine scongiuri tafferugli. La durata del divieto, ove il soggetto sia già destinatario di un precedente daspo, è compresa tra cinque e dieci anni, ma la determinazione in concreto deve essere congruamente motivata: è sproporzionata, in assenza di episodi di violenza, la fissazione in otto anni.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Catanzaro gli ha imposto il divieto di accesso agli stadi per la durata di otto anni, in relazione a fatti avvenuti durante un incontro di campionato di serie B. Secondo la contestazione, a partita quasi conclusa, dopo il goal del pareggio della squadra ospitata, l’interessato si sarebbe arrampicato sulla recinzione divisoria della Curva Est, inveendo contro i tifosi avversari e provocandone la reazione verbale.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 legge n. 401/1989, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, sostenendo che la condotta sarebbe stata reazione a un colpo ricevuto e non integrerebbe alcuna turbativa dell’ordine pubblico. Resiste il Ministero dell’Interno, che conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il daspo può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico.
La misura si atteggia a misura di prevenzione e può essere applicata anche in presenza di condotte violente non sfociate in reato o in denuncia. Il divieto può essere imposto non solo in caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, connotandosi di elevata discrezionalità in ragione delle finalità di pubblica sicurezza perseguite.
Non è richiesta la prova della lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità: comportamenti in sé innocui possono alimentare situazioni di allarme o di pericolo. La motivazione del provvedimento si fonda sulla logica del più probabile che non e su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità.
Applicando tali principi, il Tribunale ritiene che l’azione dell’interessato — arrampicarsi sul pannello divisorio del settore ospiti e lanciare invettive — integri un contegno idoneo a fondare il provvedimento inibitorio, avendo generato la reazione dei tifosi avversari, potenzialmente foriera di tafferugli, poi scongiurati dal pronto intervento delle forze dell’ordine e degli stewards. La prognosi di pericolosità è giudicata ragionevole e congruamente motivata, anche in ragione di un precedente daspo.
È invece fondata la censura sulla proporzionalità. L’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 prevede che, per chi sia già destinatario di un daspo, la durata del nuovo divieto non possa essere inferiore a cinque né superiore a dieci anni. Il Questore ha fissato otto anni, a metà della forbice edittale, ma tale periodo, in assenza di adeguata motivazione, risulta sproporzionato in considerazione delle caratteristiche della condotta, non sfociata in episodi concreti di violenza. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con annullamento del provvedimento nella parte relativa alla durata, salvo il riesercizio del potere amministrativo e con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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