Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 158 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il creditore, munito di titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, chieda l’esecuzione della sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. In tale ipotesi è altresì ammissibile la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., dovendosi escludere che il carattere pecuniario dell’obbligo accertato escluda la configurabilità della penalità di mora. Questa è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo, ovvero sino all’insediamento del Commissario ad acta. La misura si aggiunge agli interessi eventualmente dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.

Il Fatto

Con sentenza dell’11 ottobre 2024, n. 1127, la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato la Provincia di Crotone alla rifusione, in favore del difensore distrattario di due parti, della metà delle spese di lite, liquidate complessivamente per il primo grado e per l’appello, oltre a rimborso delle spese generali, IVA e CPA.

Il titolo esecutivo è stato notificato in data 14 ottobre 2024 e la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria. Il creditore ha quindi adito il TAR Calabria con ricorso notificato il 21 marzo 2025, chiedendo che fosse ordinato alla sola Provincia di Crotone il pagamento delle somme, avendo il Comune di Mesoraca iniziato a corrispondere il dovuto. Il ricorrente ha altresì richiesto la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il successivo ritardo. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria, fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. La Provincia di Crotone non ha fornito la prova, che pure ricadeva sul suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. L’obbligo è dichiarato al netto delle somme già corrisposte.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Non risultando iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale somma si aggiunge agli interessi legali dovuti o disposti nella medesima condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, e sino all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del Commissario ad acta.

Il TAR ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per l’adempimento. In caso di inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Crotone, con facoltà di delega, il quale provvederà, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio sono poste a carico della Provincia di Crotone.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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