Ricorso collettivo inammissibile per difetto di identità delle posizioni sostanziali (TAR Lombardia n. 2705 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, proposto da più soggetti con un unico atto, è inammissibile quando difetti l’identità delle situazioni sostanziali e processuali. È necessario che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure, che le posizioni dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili e che non sussista tra essi alcun conflitto di interessi, neppure potenziale. La proposizione del ricorso collettivo costituisce deroga al principio generale secondo cui ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse soggettivo, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione. L’appartenenza dei ricorrenti a distinti Corpi e la diversità del titolo dedotto a fondamento della pretesa escludono l’omogeneità richiesta e rendono il ricorso cumulativo inammissibile.
Il Fatto
I ricorrenti, un gruppo di ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Penitenziaria e alla Polizia di Stato, hanno agito con un unico ricorso per l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita. Chiedevano l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, convertito in legge n. 472 del 1987, ciascuno pari a 2,50, da computarsi sull’ultima retribuzione corrisposta.
L’INPS, ex Gestione INPDAP, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso cumulativo, contestando nel merito la possibilità di interpretazione estensiva della norma e deducendo la mancata equiparazione dei ruoli tra Polizia di Stato e altri Corpi militari, oltre all’intervenuta decadenza. Il Collegio si è riservato la decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso collettivo. Nel processo amministrativo, osserva il Tribunale, il ricorso proposto da una pluralità di soggetti con unico atto è ammissibile solo in presenza di due requisiti contestuali: l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti.
La giurisprudenza richiamata individua con precisione tali requisiti. Le domande devono essere identiche nell’oggetto, cioè afferire ai medesimi atti impugnati e recare le medesime censure. Le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti devono risultare del tutto omogenee e sovrapponibili. I ricorrenti non devono versare in condizioni di neppure potenziale contrasto.
Il Collegio richiama il principio per cui il ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa. Questa è deputata a erogare tutela a una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo di legittimità scisso da una concreta lesione.
Nel caso di specie, la posizione dei ricorrenti non è identica quanto al titolo che giustificherebbe l’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo della buonuscita, né quanto alla condotta dell’Amministrazione. Il Tribunale rileva la disomogeneità oggettiva e soggettiva derivante dall’appartenenza dei ricorrenti ai distinti Corpi dei Carabinieri, della Polizia Penitenziaria e della Polizia di Stato. Tale eterogeneità, in linea con precedenti della stessa Sezione, rende inammissibile il ricorso cumulativo. Difetta, inoltre, ogni elemento utile a verificare l’identità delle posizioni sostanziali e processuali.
Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile. La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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