Accesso agli atti bancari escluso se manca attività di pubblico interesse (TAR Calabria n. 169 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La documentazione bancaria richiesta con istanza di accesso ex artt. 22 ss. legge n. 241 del 1990 non è ostensibile quando il rapporto sottostante è di natura privatistica e privo di collegamento, anche indiretto, con un’attività di pubblico interesse. L’art. 22, comma 1, lett. e), legge n. 241 del 1990 limita l’esercizio del diritto di accesso alla sola attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario; l’attività creditizia svolta dalla banca, in assenza di esercizio di funzioni pubbliche, resta estranea a tale perimetro. È irrilevante il richiamo all’art. 119 T.U.B. quando l’istanza sia stata proposta ai sensi della legge sul procedimento, poiché il giudizio va scrutinato con esclusivo riferimento ai parametri normativi invocati. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso e l’esclusione della translatio iudicii.

Il Fatto

Gli eredi di un soggetto deceduto hanno presentato alla filiale di Reggio Calabria di un istituto di credito un’istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990. Oggetto della richiesta erano il contratto di apertura del conto corrente, la consistenza delle somme al momento del decesso, le movimentazioni antecedenti e successive e la provenienza degli importi. Premettevano di aver impugnato il testamento olografo e di dover verificare la consistenza dell’asse ereditario, anche in presenza di un sequestro conservativo gravante su metà delle somme.

La banca ha opposto un diniego, condizionando l’ostensione a una sentenza favorevole agli istanti quali eredi legittimi. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 24 e 25 legge n. 241 del 1990 e il diritto all’accesso riconosciuto dall’art. 119 T.U.B. in favore di chi succede al cliente a qualunque titolo. La banca e una controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti e di legittimazione attiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del rapporto sottostante. La documentazione richiesta attiene a un rapporto di diritto privato intercorso tra l’istituto di credito e soggetti legati da vincoli di parentela con i ricorrenti. Gli atti non sono espressione di attività di pubblico interesse, né costituiscono atti amministrativi oggettivi, perché scaturiscono da un tipico contratto bancario di sicura natura privatistica.

Il Collegio richiama la giurisprudenza in caso sovrapponibile (TAR Sardegna n. 1849 del 2008), secondo cui l’art. 22, comma 1, lett. e), legge n. 241 del 1990 limita l’accesso alla sola attività di pubblico interesse. Esclude che possa operare un parallelo con il servizio di tesoreria, dove è la norma di legge a imporre il trasferimento di compiti in capo al soggetto privato rendendo l’attività oggettivamente pubblica (TAR Campania, Napoli, n. 5000 del 2005). Nel caso in esame manca qualsiasi profilo di esercizio di funzioni pubbliche.

Nella medesima direzione il Collegio richiama un proprio precedente (TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 144 del 2015), che richiede l’emersione di un collegamento, anche indiretto, tra la documentazione e un pubblico interesse. Le movimentazioni bancarie non involgono profili organizzativi o modalità gestorie del servizio; diversamente si dovrebbero assoggettare alla medesima disciplina i conti correnti presso tutti gli istituti di credito, con lesione della par condicio concorrenziale.

Il Collegio reputa irrilevante il richiamo all’art. 119, comma 4, T.U.B., poiché i ricorrenti hanno proposto l’istanza ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990 ed è con riferimento a tali parametri che va valutato il diritto all’accesso. Né assume rilievo il diverso comportamento assunto dall’istituto in distinte pregresse vicende, da cui non è ricavabile alcun affidamento.

Quanto alla richiesta di riassunzione davanti al giudice competente, il Collegio la respinge: non si verte in un’ipotesi di difetto di giurisdizione che comporterebbe l’applicazione della translatio iudicii, poiché l’istanza è stata proposta ai sensi della legge n. 241 del 1990, materia devoluta al giudice amministrativo. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate in favore della banca e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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