Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per spese di lite (TAR Lombardia n. 2231 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non ha spontaneamente eseguito una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e ordina la piena esecuzione del giudicato, assegnando un termine all’Amministrazione e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. Sussistono i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La penalità di mora, su richiesta di parte, va riconosciuta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e non è manifestamente iniqua se fissata nella misura degli interessi legali.

Il Fatto

Con sentenza n. 988/2024 emessa il 27 febbraio 2024, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di un privato contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha condannato l’Amministrazione a rimborsare le spese di giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessato ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese liquidate in suo favore.

Il Ministero si è costituito per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 6 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che non è contestato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano. La pronuncia è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero in data 10 aprile 2024.

Risultano dunque integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è pertanto fondato.

L’Amministrazione va condannata a dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà, entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale competente o in un dirigente delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Sulla domanda di penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nei giudizi di ottemperanza per il pagamento di somme, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Sussistono i presupposti per riconoscerla.

Il termine finale è individuato nel momento in cui l’Amministrazione eseguirà il pagamento, ovvero, in caso di perdurante inerzia, in quello in cui il potere sarà effettivamente trasferito al commissario ad acta, secondo l’orientamento del Cons. Stato n. 5014 del 2015, cui si affiancano i richiami a Cons. Stato n. 4711 del 2014 e Cons. Stato n. 2547 del 2012. La misura è calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale della somma liquidata, composta dal capitale e dalle spese, esclusi interessi, i.v.a. e contributi. Tale percentuale è fissata nel saggio d’interesse legale vigente in ciascun giorno di ritardo. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 500 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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