Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel trasporto ferroviario: legittima la revisione delle fasce di garanzia nei giorni festivi (TAR Lazio n. 13926 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nell’esercizio del potere di regolamentazione provvisoria di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), legge n. 146/1990, può intervenire in via sostitutiva e temporanea qualora le parti sociali non addivengano ad un’intesa, ampliando le fasce orarie di garanzia anche ai giorni festivi e riformulando i criteri di determinazione dei treni a lunga/media percorrenza da garantire, purché la scelta sia sorretta da specifica motivazione e da un’istruttoria che dia conto dell’evoluzione del settore e delle esigenze degli utenti. La valutazione tecnico-discrezionale della Commissione non è sindacabile in sede di legittimità se non per profili di irragionevolezza o illogicità manifeste, non ravvisabili laddove la revisione trovi fondamento in dati statistici oggettivi e nella constatata impossibilità di un accordo tra le parti.

Il Fatto

Le organizzazioni sindacali ricorrenti hanno impugnato la regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia, che aveva modificato gli artt. 4.2.1. e 4.2.2. dell’Accordo nazionale del settore ferroviario del 1999, introducendo fasce di garanzia anche nei giorni festivi (7-10 e 18-21) e parametrando i treni a lunga/media percorrenza da assicurare in caso di sciopero alla percentuale delle prestazioni indispensabili del trasporto regionale. A giudizio dei ricorrenti, la revisione avrebbe determinato una compressione del diritto di sciopero senza contropartite compensative, ampliando il bacino di utenza protetto dai pendolari a tutti i passeggeri. La Commissione, il Ministero e la società di trasporto si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando l’inadeguatezza della disciplina previgente rispetto alle mutate esigenze di mobilità.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. In primo luogo, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990 attribuisce alla Commissione un potere di proposta e, in caso di inerzia delle parti, di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, che costituisce esercizio di un potere tipico e non richiede ulteriori presupposti oltre all’inadeguatezza o alla mancata revisione degli accordi collettivi.

Quanto al merito delle valutazioni, il Collegio ha rilevato che la Commissione aveva avviato un’approfondita istruttoria, acquisendo i dati Istat sull’incremento dei passeggeri e la segnalazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti circa l’impossibilità di applicare la riprotezione dei passeggeri in caso di sciopero nei giorni festivi, e che il provvedimento impugnato risultava sorretto da una specifica motivazione in ordine alla necessità di aggiornare l’Accordo del 1999.

Il TAR ha quindi escluso che la Commissione avesse travalicato i propri compiti, precisando che il potere di regolamentazione provvisoria è configurabile come strumento sostitutivo rispetto all’autonomia collettiva, e che la valutazione tecnico-discrezionale operata dall’Autorità non era inficiata da profili di irragionevolezza o illogicità manifeste. Le organizzazioni sindacali, infatti, non avevano fornito elementi di confutazione rispetto ai dati statistici e alle risultanze istruttorie poste a base della delibera.

Quanto alla lamentata alterazione del potere negoziale, il Collegio ha osservato che la precettazione costituisce extrema ratio e che la Commissione, nel caso di specie, aveva agito nell’ambito delle proprie attribuzioni, senza sovrapporsi alla valutazione ministeriale, diversamente da quanto era accaduto nel precedente richiamato dalla sentenza n. 6084 del 2024.

Da ultimo, il TAR ha condiviso l’argomento della riprotezione dei passeggeri, richiamando il regolamento (UE) 2021/782 e la giurisprudenza comunitaria, rilevando che la mancata previsione di fasce di garanzia nei giorni festivi avrebbe reso impossibile l’applicazione della misura di tutela imposta dal diritto eurounitario. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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