Nullità della notifica del ricorso in appello e rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. (TAR Emilia-Romagna n. 174 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso giurisdizionale a una Pubblica Amministrazione statale, eseguita presso l’indirizzo PEC dell’amministrazione stessa anziché presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito, è affetta da nullità ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 3, del R.D. n. 1611/1933, richiamato dall’art. 41, comma 3, cod. proc. amm. Tale nullità, ove il destinatario non si costituisca, è sanabile mediante la rinnovazione della notificazione, che il giudice assegna al ricorrente con termine perentorio, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2021. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Il Fatto
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al TAR il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. L’atto è stato notificato alla Prefettura presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, ma l’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la notifica del ricorso alle amministrazioni statali deve avvenire presso l’Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il giudice adito, a pena di nullità pronunciabile anche d’ufficio. La notifica effettuata alla Prefettura presso la propria PEC è stata pertanto ritenuta nulla, ma non inesistente, e quindi regolarizzabile.
In applicazione dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., il giudice ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di dieci giorni per rinnovare la notificazione e di cinque giorni per depositare la prova, rinviando la trattazione dell’istanza cautelare.
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Nota della Redazione
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