L’assegnazione ERP e la determina di presa d’atto (TAR Lazio n. 8329 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale pubblica, la determinazione dirigenziale che si limita a prendere atto del parere favorevole alla regolarizzazione espresso dalla Commissione tecnica, specificando che l’assegnazione resta subordinata alla verifica di ulteriori condizioni da parte dell’ente gestore, non costituisce provvedimento di assegnazione dell’alloggio, ma atto interno al procedimento, prodromico alle verifiche di competenza e alla successiva stipula del contratto di locazione. Ne consegue che il diniego di assegnazione in regolarizzazione basato sulla circostanza che l’alloggio sia già oggetto di assegnazione a soggetto avente titolo, ai sensi dell’art. 22, comma 141, lett. c), l.r. Lazio n. 1/2020, è illegittimo ove non sia fornita la prova del perfezionamento dell’iter di assegnazione, non potendo operare l’istituto del silenzio assenso in tale materia, con conseguente annullamento del provvedimento e salvezza delle future determinazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente occupava un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater del Comune di Roma, in seguito al decesso del titolare, con il quale aveva contratto matrimonio. Nell’immobile coabitava anche un’altra donna che, a seguito di istanza di sanatoria ai sensi della l.r. Lazio n. 27/2006, aveva ottenuto una determinazione dirigenziale di Roma Capitale (n. 452/2010) che prendeva atto del parere favorevole alla regolarizzazione. La ricorrente presentava quindi domanda di assegnazione in regolarizzazione ai sensi della l.r. Lazio n. 1/2020. L’Ater comunicava il preavviso di rigetto, ritenendo l’istanza inammissibile in quanto l’alloggio risultava già oggetto di assegnazione a soggetto avente titolo. Il provvedimento di rigetto veniva poi adottato da Roma Capitale con determina del 4.2.2025, avverso la quale la ricorrente proponeva ricorso, deducendo, tra l’altro, l’assenza di un legittimo assegnatario dell’alloggio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, incentrato sull’erronea applicazione dell’art. 22, comma 141, lett. c), l.r. Lazio n. 1/2020. La norma prevede che non possa essere regolarizzata l’occupazione che abbia sottratto il godimento dell’alloggio a un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio, o che si sia assentato segnalando l’occupazione, o a un soggetto in attesa di voltura. Il giudice ha rilevato come l’accertamento di tale circostanza presupponga logicamente l’esistenza di un soggetto che sia già legittimo assegnatario.
Nel caso di specie, la controinteressata invocava quale titolo costitutivo della propria assegnazione la determinazione dirigenziale n. 452/2010. Il Collegio ha però chiarito che tale atto non costituisce un provvedimento di assegnazione dell’alloggio, in quanto Roma Capitale si è limitata a prendere atto del parere favorevole alla regolarizzazione espresso dalla Commissione tecnica, specificando che l’assegnazione in regolarizzazione resta subordinata al ricorrere di ulteriori condizioni, la cui verifica è demandata all’ente gestore. Tale ricostruzione è conforme a quanto già affermato dal giudice ordinario in una precedente sentenza tra le medesime parti.
La determina n. 452/2010 è stata quindi qualificata come atto interno al procedimento, prodromico alle verifiche di competenza dell’Ater e alla eventuale stipula del contratto di locazione. Non risultando agli atti né la prova della conclusione positiva delle verifiche né la stipula del contratto, il TAR ha escluso che potesse configurarsi una situazione di legittima assegnazione in capo alla controinteressata. Inoltre, il Collegio ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in materia di assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso, sicché nemmeno i bollettini di pagamento versati in giudizio potevano assumere valore probatorio del titolo.
Il TAR ha infine giudicato assorbita la censura relativa alla contraddittorietà dell’azione amministrativa, osservando che la determina dirigenziale n. 106/2003 riguardava la posizione di un diverso soggetto. Con riferimento alla dedotta insussistenza dei requisiti di legge in capo alla controinteressata, il giudice ha precisato che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., è precluso pronunziarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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